DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
- Dott. Caglieri Simone

- Feb 5
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Dopo aver visto la differenza tra spese di rappresentanza e di pubblicità, esaminiamo nel presente articolo la normativa relativa alla deducibilità dalle imposte dei redditi delle prime spese.
La deducibilità delle spese di rappresentanza ai fini Ires/Irpef varia in base alla tipologia di reddito, dove la normativa distingue tra la casistica del reddito d’impresa e quello da lavoro autonomo.
Le spese di rappresentanza dell’ambito del reddito d’impresa sono deducibili sulla base delle seguenti percentuali a scaglioni parametrati all’ammontare dei ricavi caratteristici dell’impresa (voci A.1 + A.5 del conto economico):
1,5% dei ricavi e proventi caratteristici dell’impresa fino a 10.000.000 €;
0,6% dei ricavi e proventi caratteristici per la parte eccedente 10.000.000 € e fino a 50.000.000 €;
0.4% per i ricavi e proventi caratteristici per la parte eccedente i 50 milioni di euro.
L’eventuale parte indeducibile, oltre i limiti predetti, non può essere recuperata nei periodi d’imposta successivi. Inoltre i ricavi caratteristici indicati devono essere quelli fiscalmente rilevanti (circ. Agenzia delle Entrate 13/07/2009 n. 34 § 5.1).
Nel conteggio non devono essere ricompresi gli omaggi di modico valore poiché sono interamente deducibili: stiamo parlando, in dettaglio, delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50 (art. 108 co. 2 ultimo periodo TUIR). La norma in commento, al contrario, non si estende ai servizi di modico valore. Infine, nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di € 50 deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono (circ. Agenzia delle Entrate n. 34 del 13/07/2009).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/07/2009 n. 34 § 5.2 ha precisato che le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande – deducibili nella misura del 75% ai sensi dell’art. 109 co. 5 TUIR – devono comunque sottostare anche agli scaglioni e limiti sopra esaminati, qualora siano qualificabili come spese di rappresentanza. In altri termini, dette voci di spesa dovranno rispettare i seguenti criteri ai fini della deducibilità:
1) In via preliminare, la deducibilità nel limite del 75%;
2) Successivamente, agli scaglioni delle spese di rappresentanza, sommandole all’importo delle altre spese di rappresentanza.
Nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54 co. 5 del TUIR sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. In egual misura a quanto sopra visto, le spese di vitto e alloggio qualificate come di rappresentanza, devono sottostare preliminarmente alla deducibilità del 75% e, solo successivamente, al limite dell’1%.
Dott. Caglieri Simone






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