Con la risposta all'interpello n. 7 del 12/01/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il denaro donato, tramite bonifico bonario, da un cittadino residente in Svizzera a un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato. Pertanto, mancando il presupposto di territorialità (art. 2 del D.Lgs. 346/90), il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione in Italia.
FONTE: IL SOLE 24 ORE - ITALIAOGGI

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