Entro la fine dell'anno i datori di lavoro dovranno effettuare le opportune verifiche in merito alle ferie maturate e non fruite da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare irregolarità e la conseguente applicazione di sanzioni. Si ricorda, in tal senso, che l’art. 10 del DLgs. 66/2003 dispone come i lavoratori devono necessariamente fruire, entro l’anno di maturazione, di almeno 2 settimane di ferie, su richiesta in modo continuativo. Le ulteriori giornate residue devono essere godute, normalmente, entro 18 mesi dall’anno di maturazione.
Le ferie maturate e non godute minime che spettano complessivamente in un anno sono pari a 4 settimane, normalmente corrispondenti a 26 giornate, anche se la contrattazione può riconoscere un maggior numero di giornate.
FONTE: EUTEKNE
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