L’art. 3 co. 4 ter D.Lgs. 346/1990 stabilisce che sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali in favore dei discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.
Affinché si applichi tale esenzione, il legislatore richiede come requisiti:
a) La detenzione quinquennale delle quote o dell’azienda da parte dell’avente causa;
b) Gli aventi causa devono proseguire l’esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Non è necessario che la partecipazione trasferita sia ab origine di controllo; il requisito del controllo deve essere rispettato, in capo al/i beneficiario/i, a seguito del trasferimento.
Il regime di esenzione concerne i trasferimenti, a favore dei discendenti o del coniuge, di:
- aziende o rami di esse;
- quote sociali e azioni.
Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22/01/2008, l’esenzione in commento è applicabile anche alla donazione di quote sociali delle società di capitali qualora vi sia la prosecuzione dell’attività per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento e, sempre nello stesso arco temporale, la detenzione del controllo societario. Viceversa, nel caso di donazione di quote sociali di società di persone, non esistendo il concetto di controllo societario, l’esenzione si applica se rispettato l’obbligo di prosecuzione dell’attività (circolari Assonime n. 13 del 12/03/2007 e n. 77 del 06/12/2007). Si ricorda che, nella donazione delle quote sociali, i soci che rivestono tale status al 31 dicembre sono tenuti a dichiarare il reddito e, dunque, il socio donante non dovrà compilare il quadro RH.
In caso di mancato rispetto della condizione di proseguimento dell’attività per almeno 5 anni occorrerà versare l’imposta maggiorata di sanzioni al 30% e di interessi. Nel caso in cui non operi l’esenzione o si verifichi causa di decadenza della medesima, la base imponibile della donazione di azienda sarà determinata dal valore dei beni e diritti dell’impresa al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili, senza considerare il valore dell’avviamento (circolare Assonime n. 13 del 12/03/2007).
Esposta la disciplina principale, vediamo ora alcune casistiche particolari:
Poiché la norma non pone condizioni in merito alla natura dei beni presenti nelle società le cui quote sono trasferite, si ritiene che il beneficio di esenzione spetta anche in caso di trasferimento di partecipazioni aventi funzione di holding o di società immobiliari di gestione.
Nel caso delle società di persone, le relative quote di partecipazione al capitale non passano direttamente agli eredi, poiché la morte determina un obbligo di liquidazione della quota (fatta eccezione per la quota dell’accomandante di S.a.s., che si trasmette agli eredi ex art.2322, co.1 c.c.). Al contrario il subentro degli eredi nella qualità di soci si avrà solamente qualora sia degli altri soci superstiti sua degli eredi stessi. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in ipotesi di donazione di quote di società di persone si può sempre beneficiare della norma in oggetto senza che il beneficiario acquisti o integri il controllo della società stessa come avviene per le società di capitali;
Nel caso di società estere, la DRE della Lombardia è giunta alle seguenti conclusioni:
- Nelle quote di società di persone estere sarà sufficiente che gli aventi causa proseguano per 5 anni l’attività d’impresa precedentemente svolta dal donante o dal de cuius;
- Nelle quote di società di capitali estere sarà necessaria l’acquisizione o l’integrazione del controllo, oltre all’impegno di mantenimento dello stesso per il periodo quinquennale.
La decadenza dal beneficio può avvenire anche in modo parziale nel caso di cessione di un ramo dell’azienda nel corso del quinquennio. In tal caso, la decadenza dal beneficio si verifica limitatamente al ramo di azienda trasferito, purché il cedente prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa.
Nel caso di trasferimento dell’usufrutto o della nuda proprietà di aziende o partecipazioni, è ammessa l’agevolazione in caso di trasferimento del diritto di usufrutto sulle quote, in quanto all'usufruttuario spetta il diritto di voto;
Se la donazione è separata, non è possibile fruire dell’agevolazione in quanto i donatari non acquisiscono il controllo. Diverso il caso di donazione a beneficiari in comproprietà tra loro in quanto i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune, il quale disporrà della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
Dott. Caglieri Simone
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