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ESONERO DEL 100% PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI DOTTORI DI RICERCA

L’art. 26 del DL 13/2023 riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo un esonero totale dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale:

- in possesso del titolo di dottore di ricerca;

- o che è o è stato titolare di contratti di cui agli artt. 22 o 24 della L. 240/2010.

Inoltre, viene previsto che:

- ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata;

- l’esonero si applica, per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dall’1.1.2024 e non oltre il 31.12.2026.

FONTE: EUTEKNE



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