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Writer's pictureDott. Caglieri Simone

FORFETTARIO START-UP CON TASSAZIONE AL 5%

Nel momento in cui un contribuente rispetta i requisiti di accesso al regime forfettario di cui all'art. 1 co. 65 della L. 190/2014 questo sarà soggetto, tra gli altri, ad un'imposta sostitutiva del 15% sul reddito forfettario, ridotta al 5% (per cinque anni) qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. Il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti all’inizio della sua attività economica, alcuna attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

  2. L’attività in esame non deve essere la “mera prosecuzione” di un’altra, svolta prima come dipendente o autonomo; fa eccezione il periodo di tirocinio obbligatorio. Per “prosecuzione dell’attività” si intende quando l’attività viene svolta con gli stessi beni, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti dell’attività precedente. Tale preclusione “non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà”

  3. Qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto (ad esempio nel caso di affitto d’azienda, di acquisto d’azienda o di conferimento d’azienda), l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite legato alla specifica attività svolta dal contribuente (€ 100.000).

Tali requisiti sono necessari solo per la fruizione della riduzione dell'aliquota d'imposta e non ostacolano l'accesso al regime. Pertanto, un soggetto che inizia l'attività senza possedere le predette caratteristiche può ugualmente adottare il regime forfetario, laddove non siano ravvisabili le condizioni ostative di cui all'art. 1 co. 57 della L. 190/2014, senza beneficiare dell'agevolazione in discorso (e, quindi, tassando il reddito determinato forfetariamente con l'imposta sostitutiva del 15%).

Con la risposta a interpello 20.4.2022 n. 197, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, ai fini dell'utilizzo dell'aliquota ridotta del 5% prevista dal regime forfetario, assumono rilevanza anche le attività svolte all'estero dalla persona fisica che, a seguito del rientro in Italia, avvia un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.


Dott. Caglieri Simone



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