Qualora il dipendente e il datore di lavoro non trovino l'accordo sulle ferie, il lavoratore non può prendere tale decisione in modo arbitrario. Al contrario, il datore di lavoro può scegliere come collocare le giornate di ferie del dipendente anche senza il suo consenso ma dovrà procedere come segue:
Considerare anche le esigenze del lavoratore;
Assicurare il godimento del periodo minimo di 2 settimane di ferie previsto dalla legge nell’anno di maturazione, o del maggiore periodo stabilito dal contratto collettivo;
Assicurarsi che il restante periodo di ferie sia goduto entro i successivi 18 mesi dall’anno di maturazione, salvo diversa previsione del contratto collettivo;
Comunicare al lavoratore la collocazione delle giornate spettanti con sufficiente e congruo anticipo.
FONTE: EUTEKNE
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