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IL MANCATO RISCATTO DEL LEASING PUO’ NON PORTARE ALLA RESTITUZIONE DEL BONUS INVESTIMENTI 4.0

In relazione al credito d’imposta “industria 4.0”, in ipotesi di investimenti effettuati tramite leasing, “il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il «periodo di sorveglianza» costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo (...)“ come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 9/2021 (§ 7.1).

Secondo quanto riportato nella guida Assolombarda n. 7/2022, Assilea ritiene ragionevole effettuare la seguente distinzione:

- per i contratti di leasing che prevedono l’opzione di riscatto al terzo o al quarto anno, il mancato esercizio del riscatto al termine del leasing non dovrebbe determinare alcun recapture poiché, in questo caso, i beni agevolati sono rimasti nell’economia dell’impresa per tutta la durata del periodo di sorveglianza;

- per i contratti di leasing che prevedono, ad esempio, l’opzione di riscatto alla fine del primo anno o a metà del secondo, il mancato esercizio del riscatto dovrebbe determinare il recapture del credito (obbligo di restituzione del credito d’imposta utilizzato in compensazione).


FONTE: EUTEKNE



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