IL NUOVO DILAZIONAMENTO DEI RUOLI
- Dott. Caglieri Simone
- Feb 13
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L’art. 19 del DPR 602/73 disciplina la dilazione dei ruoli, con la quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la rateazione delle somme richieste dai contribuenti, in base alla soglia di debito ed alla situazione economico-finanziaria dichiarata o documentata.
Tale articolo è stato recentemente modificato per il tramite dell’art. 13 dl DLgs 29 luglio 2024 n. 110, con la conseguenza che i dilazionamenti dei ruoli seguono una diversa formulazione della normativa in considerazione della data di richiesta.
Per le richieste presentate sino al 31 dicembre 2024 opera la precedente versione dell’art. 19 del DPR 602/73, la quale disciplinava due forme di dilazione:
· Dilazione ordinaria, intesa come tale quella dilazione di debiti che non superano la somma di € 120.000. La dilazione veniva concessa automaticamente, senza dimostrazione della difficoltà economica, con un numero di rate massimo di 72 (importo minimo di ciascuna rata € 50), dove la soglia di € 120.000 era parametrata a ciascuna richiesta;
· Dilazione straordinaria, intesa come tale quella dilazione di debiti che supera la somma di € 120.000. Potevano essere concesse fino a un massimo di 120 rate mensili a condizione che il contribuente si trovasse in uno stato di grave difficoltà finanziaria, non dallo stesso causato e legato all’attuale fase di congiuntura economica, e quindi di impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione “ordinario”.
Per le richieste presentate dal 1 gennaio 2025, il debitore che dichiara “su semplice domanda” (senza documentazione) di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria ha diritto al dilazionamento sino ad un massimo di 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025-2026, 96 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027-2028, 108 rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 2029.
Viceversa l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione per le somme di importo fino a € 120.000, documentando la temporanea situazione di difficoltà economica, da 85 a 120 rate mensili per le richieste presentate nel 2025-2026, da 97 a 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027-2028, da 109 a 120 rate mensili per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.
Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può concedere una proroga della dilazione già accordata, se ricorrono, congiuntamente, due requisiti:
1) Il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà finanziaria, debitamente dimostrato;
2) L'assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione.
La proroga può essere disposta una volta, per un ulteriore periodo sino a 72 mesi (o per il numero massimo di rate previsto, per le domande presentate dal 1° gennaio 2025), a condizione che non sia già intervenuta la decadenza.
La decadenza, invece, si verifica in caso di mancato pagamento di 8 rate (sino alle richieste presentate al 16 luglio 2022, le rate erano 5). A seguito della decadenza, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione, oltre al fatto che il carico non può essere nuovamente rateizzato.
Dott. Caglieri Simone

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