Dal 2021 le imprese che effettuano investimenti in determinate aree di ricerca e sviluppo possono usufruire di una maggiorazione della deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per specifici beni immateriali.
I beneficiari di detta agevolazione sono le imprese individuali e collettive (compresi consorzi e reti di imprese), titolari di reddito di impresa, residenti in Italia o in Paesi collaborativi con stabile organizzazione in Italia, indipendentemente della forma giuridica e dal settore economico in cui operano.
Al contrario sono escluse le imprese:
> Che determinano il reddito su base catastale o forfettaria;
> Assoggettate a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità e altre procedure concorsuali.
I beni immateriali agevolabili, utilizzati dall’impresa direttamente (titolare del diritto) o indirettamente (concessione a terzi della licenza) sono i seguenti:
Software protetti da copyright;
Brevetti industriali;
Disegni e modelli giuridicamente tutelabili (registrati o, se comunitari, registrabili).
Tali beni immateriali devono essere indicati nel quadro RS della dichiarazione dei redditi del contribuente beneficiario.
Le attività agevolabili, svolte in strutture situate in Italia o in Stati UE o SEE, sono le seguenti:
1) Ricerca e sviluppo, le quali sono:
- Attività di ricerca fondamentale, intesa come lavori sperimentali o teorici per acquisire nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi dei fenomeni fisici e naturali;
- Attività di ricerca industriale, intesa come lavori originali intrapresi per individuare possibili utilizzi o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o per trovare nuove soluzioni per raggiungere un obiettivo pratico predeterminato. Il risultato di tali attività è rappresentato da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dimostrare la possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
- Attività di sviluppo sperimentale, inteso come lavori sistematici svolti per acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni necessarie per realizzare nuovi prodotti o processi di produzione, migliorare in modo significativo quelli esistenti, apportando modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore di riferimento. Il risultato di tali attività è rappresentato da prototipi o impianti pilota.
2) Innovazione tecnologica, cioè un’attività finalizzata allo sviluppo, alla realizzazione e all’introduzione di prodotti o processi (di produzione e di distribuzione e logistica) nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa. Sono escluse:
- le attività svolte per apportare modifiche o migliorie minori a prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa;
- la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa;
- adeguare o personalizzare prodotti o processi dell’impresa su specifica richiesta di un cliente;
- il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e la standardizzazione degli stessi e in generale l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro in materia ambientale.
3) Design e ideazione estetica, cioè le attività svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari. Tali attività sono finalizzate a innovare, in modo significativo, i prodotti dell’impresa (compresi i componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici) sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (ad esempio caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti).
L’agevolazione in commento consiste in una maggiorazione fiscale, in aggiunta alla deduzione ordinaria, pari al 110% dei costi sostenuti, da inserire in dichiarazione dei redditi per il tramite di una variazione in diminuzione “sia dei redditi sia Irap”. Ad esempio se un’azienda sostiene costi per ricerca e sviluppo per un totale di € 200.000, in aggiunta a detto importo da conto economico avremo un’ulteriore variazione in diminuzione del reddito fiscale pari a € 220.000 (totale € 420.000). L’opzione per il patent box – da comunicare nella dichiarazione dei redditi (quadro OP) relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce - ha un durata di 5 anni rinnovabili ed è irrevocabile.
Sono ammissibili “per competenza” le seguenti spese:
Costo del personale dipendente o autonomo o altro rapporto diverso dal dipendente, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività.
Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria/operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività.
Servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività.
Acquisto di beni e forniture o altri prodotti analoghi impiegati nelle attività.
Spese relative a beni immateriali connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, alla prevenzione della contraffazione ecc.
Tali spese sono ammissibili a eccezione del caso in cui siano state generate a seguito di relazioni commerciali intrattenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa beneficiaria o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
Dott. Caglieri Simone
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