Originariamente la Legge di bilancio 2020 aveva introdotto un incentivo a favore degli investimenti in beni strumentali nuovi costituito da un credito d’imposta di importo variabile a seconda della diversa tipologia di investimento.
L'agevolazione ha come oggetto l'acquisto di beni materiali (e immateriali) nuovi strumentali all'esercizio d'impresa a eccezione:
dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, TUIR (autovettura, motocicli, aeromobili, ecc.);
dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31.12.1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;
dei fabbricati e delle costruzioni;
dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
L'incentivo si applica a tutte le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale.
Il legislatore, con la legge di bilancio 2024 non ha effettuato alcuna modifica con riferimento a detto bonus investimenti 4.0. Di conseguenza, per i nuovi investimenti effettuati dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - ovvero entro il 30/06/2025 a condizione che entro la data del 31/12/2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - la misura del credito d'imposta diminuisce rispetto all'anno precedente, passando al 15% per i beni immateriali 4.0 mentre per i beni materiali si applicheranno le seguenti percentuali:
Per gli investimenti inclusi nella tabella A Finanziaria 2017, fino al limite di spesa di € 2,5 milioni, il credito d’imposta spettante è pari al 20%;
Per gli investimenti inclusi nella tabella A Finanziaria 2017, per il limite di spesa da € 2,5 a € 10 milioni, il credito d’imposta spettante è pari al 10%;
Per gli investimenti inclusi nella tabella A Finanziaria 2017, per il limite di spesa da € 10 a € 20 milioni, il credito d’imposta spettante è pari al 5%;
Con l'art. 10 co. 1 DL 4/2022, il legislatore ha stabilito che per la quota superiore a 10 milioni di euro di tali investimenti, qualora siano diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con apposito DM, il credito viene riconosciuto nella misura del 5% fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni.
Sono escluse dall'incentivo le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.
Viceversa per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:
1) alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
2) al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (Durc);
3) nella fattura e nel DDT deve essere riportato il riferimento normativo.
4) Le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000 è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante a cui attribuire data certa.
Per la fruizione del credito d’imposta non è sufficiente l’acquisizione e la semplice messa in funzione del bene strumentali (con caratteristiche rientranti tra quelli elencati negli allegati A e B della legge n. 232 del 2016), bensì è necessario, in aggiunta, che il bene sia interconnesso all’interno dell’impresa nel sistema produttivo e organizzativo. Ciò significa che il bene strumentale deve scambiare informazioni con sistemi interni (es: sistema gestionale di sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, ecc.) e/o esterni (es: clienti, fornitori, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate
Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione. Il credito compensabile non fruito nel periodo d’imposta è riportabile ai successivi con le consuete modalità (Risposta Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2021), cioè può essere fruita nel periodo di imposta successivo e, in caso di ulteriore mancato utilizzo, riportata in avanti senza alcun limite temporale. Sulla base della Risoluzione 27/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora l’acquisizione dei documenti (quindi la data certa attribuita alla perizia giurata o all’autocertificazione) avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione spetta a partire dal periodo d’imposta in cui i documenti vengono acquisiti. Quindi, ad esempio, se l’interconnessione avviene nel 2023 ma la data certa dell’autocertificazione (o della perizia giurata) è 2024, da quest’ultimo anno potrà essere fruito il credito d’imposta.
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Dott. Caglieri Simone
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