La Legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 29 dicembre 2022) ha introdotto, tra gli altri, la possibilità per il contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale tramite ravvedimento operoso speciale, ovvero una specifica procedura che consente di ridurre le sanzioni a 1/18 del minimo edittale con possibilità di versamento rateale. Il ravvedimento operoso speciale, limitatamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, permette di sanare le violazioni diverse dalla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e della regolarizzazione delle irregolarità formali, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.
Il pagamento, diversamente dal ravvedimento operoso ordinario, può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31/03/2023, mentre le successive rate sono in scadenza entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, con interessi pari al 2%.
Sempre entro il 31/03/2023 è necessario rimuovere l’inadempimento, pertanto – a titolo esemplificativo - è necessario presentare la dichiarazione integrativa.
Il ravvedimento è precluso nel caso in cui non via sia stata già contestazione alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni previste dall’articolo 36 ter del DPR n. 600/73.
Sono ravvedibili le violazioni che riguardano le dichiarazioni e i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, con esclusione degli oneri collegati alla compilazione del quadro RW.
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
Dott. Caglieri Simone

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