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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Sono qualificate come spese di rappresentanza quelle che rispettano i seguenti requisiti:

1) Sono a titolo gratuito. Ciò vuol dire che a fronte della spesa sostenuta dall’impresa, non viene chiesto alcun corrispettivo in cambio;

2) Effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, cioè tese a promuovere o consolidare gli affari dell’impresa;

3) Devono essere inerenti all’attività d’impresa;

4) Il sostenimento della spesa risponde a criteri di ragionevolezza, in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici per l’impresa o sia coerente con pratiche commerciali di settore. Ciò vuol dire che la spesa di rappresentanza deve essere commisurata all’obiettivo economico che l’azienda vuole perseguire.

Sono esempi di spese di rappresentanza (art. 1 co. 1 del D.M. 19/11/2008):

- Viaggi per attività promozionali;

- Feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento;

- Omaggi ai clienti a fini promozionali o per consolidare il rapporto fiduciario;

- Spese sostenute per instaurare o mantenere rapporti con i rappresentanti delle Amministrazioni statali, degli enti locali, con associazioni di categoria, sindacati, ecc.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 148 del 17/09/1998, con la pubblicità “si porta a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto stimolando la formazione o l’intensificazione della domanda” mentre con le spese di rappresentanza “viene offerta al pubblico una immagine positiva dell’impresa e della sua attività in termini di organizzazione e di efficienza”.

Al contrario, non sono spese di rappresentanza quelle relative a:

1) Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti beni/servizi prodotti/prestati dall’azienda o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive della stessa (art. 1 co. 5 DM 19/11/2008);

2) Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive ed eventi simili da parte di imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche o eventi simili (art. 1 co. 5 DM 19/11/2008);

3) Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.

La deducibilità delle spese di rappresentanza ai fini Ires/Irpef varia in base alla tipologia di reddito, dove la normativa distingue tra la casistica del reddito d’impresa e quello da lavoro autonomo.

Le spese di rappresentanza dell’ambito del reddito d’impresa sono deducibili sulla base delle seguenti percentuali a scaglioni parametrati all’ammontare dei ricavi caratteristici dell’impresa (voci A.1 + A.5 del conto economico):

  • 1,5% dei ricavi e proventi caratteristici dell’impresa fino a 10.000.000 €;

  • 0,6% dei ricavi e proventi caratteristici per la parte eccedente 10.000.000 € e fino a 50.000.000 €;

  • 0.4% per i ricavi e proventi caratteristici per la parte eccedente i 50 milioni di euro.

L’eventuale parte indeducibile, oltre i limiti predetti, non può essere recuperata nei periodi d’imposta successivi. Inoltre i ricavi caratteristici indicati devono essere quelli fiscalmente rilevanti (circ. Agenzia delle Entrate 13/07/2009 n. 34 § 5.1).

Nel conteggio non devono essere ricompresi gli omaggi di modico valore poiché sono interamente deducibili: stiamo parlando, in dettaglio, delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50 (art. 108 co. 2 ultimo periodo TUIR). La norma in commento, al contrario, non si estende ai servizi di modico valore. Infine, nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di € 50 deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono (circ. Agenzia delle Entrate n. 34 del 13/07/2009).

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/07/2009 n. 34 § 5.2 ha precisato che le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande – deducibili nella misura del 75% ai sensi dell’art. 109 co. 5 TUIR – devono comunque sottostare anche agli scaglioni e limiti sopra esaminati, qualora siano qualificabili come spese di rappresentanza. In altri termini, dette voci di spesa dovranno rispettare i seguenti criteri ai fini della deducibilità:

1) In via preliminare, la deducibilità nel limite del 75%;

2) Successivamente, agli scaglioni delle spese di rappresentanza, sommandole all’importo delle altre spese di rappresentanza.

Nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54 co. 5 del TUIR sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. In egual misura a quanto sopra visto, le spese di vitto e alloggio qualificate come di rappresentanza, devono sottostare preliminarmente alla deducibilità del 75% e, solo successivamente, al limite dell’1%.

Ai fini Irap, le spese di rappresentanza sostenute dalle imprese sono interamente deducibili a eccezione degli omaggi per le società di persone, dove tale voce di spesa rientra all’interno della categoria (indeducibile) degli oneri diversi.


Dott. Caglieri Simone



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