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IPER-AMMORTAMENTO

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Jan 28
  • 5 min read

L’art. 1, commi 427-436, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha previsto la reintroduzione del regime degli iper-ammortamenti, seppur con alcune modifiche rispetto alla disciplina previgente.

I nuovi iper-ammortamenti sostituiscono, di fatto, le seguenti misure agevolative:

- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0;

- il credito d’imposta per investimenti Transizione 5.0.

Ai fini dell’accesso al nuovo regime agevolativo, le imprese sono tenute a presentare, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE e sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni preventive e certificazioni relative agli investimenti agevolabili.

Possono beneficiare dell’iper-ammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano gli investimenti ammissibili. In particolare, rientrano tra i potenziali beneficiari:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciale, anche se svolta in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;

  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice;

  • le società di armamento;

  • le società di fatto aventi ad oggetto l’esercizio di attività commerciale;

  • le società consortili, sia a rilevanza interna sia esterna;

  • le società per azioni;

  • le società in accomandita per azioni;

  • le società a responsabilità limitata;

  • le società cooperative e di mutua assicurazione;

  • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale;

  • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, limitatamente all’attività commerciale esercitata;

  • le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Per le imprese ammesse al beneficio, la fruizione dell’iper-ammortamento è in ogni caso subordinata:

- al rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili al settore di riferimento;

- al regolare adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono invece esclusi dal beneficio dell’iper-ammortamento:

  1. gli esercenti arti e professioni;

  2. i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfetari (ad esempio, i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014) o mediante l’applicazione di regimi di imposta sostitutiva;

  3. le imprese in stato di crisi, quali quelle in liquidazione volontaria, fallimento o sottoposte ad altre procedure concorsuali;

  4. le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Ai sensi dell’art. 1, comma 429, della L. 199/2025, sono agevolabili con l’iper-ammortamento gli investimenti aventi ad oggetto:

beni materiali e immateriali strumentali nuovi, ricompresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

- beni materiali strumentali nuovi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa e finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, destinata all’autoconsumo, anche a distanza, ivi inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

I beni materiali e immateriali 4.0 agevolabili sono individuati, rispettivamente, negli Allegati IV e V alla L. 199/2025. I nuovi allegati introdotti dalla legge di bilancio 2026 sostituiscono e aggiornano, nella sostanza, i previgenti Allegati A e B alla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ampliando il perimetro dei beni agevolabili rispetto alle precedenti misure incentivanti.

Per espressa previsione normativa, risultano agevolabili esclusivamente gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 di cui agli Allegati IV e V che risultino interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Con specifico riferimento agli investimenti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, la disciplina agevolativa limita l’ambito applicativo agli impianti realizzati con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, ossia:

moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, caratterizzati da un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio ovvero da celle tandem, anch’esse prodotte nell’Unione europea, con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

I beni oggetto di agevolazione devono, inoltre:

- essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;

- essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

L’iper-ammortamento spetta per gli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, trovano applicazione, in continuità con le precedenti agevolazioni, le regole generali di competenza di cui all’art. 109 del TUIR.

In particolare, per i beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà. Viceversa, per i beni acquisiti in leasing, rileva la data di consegna del bene al locatario.

Vediamo ora in cosa consiste l’agevolazione in commento.

L’iper-ammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, rilevante ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing.

Ai sensi dell’art. 1, comma 427, della L. 199/2025, per gli investimenti agevolabili il costo di acquisizione è incrementato secondo le seguenti aliquote:

  • 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • 100% per la quota di investimenti eccedente 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

  • 50% per la quota di investimenti eccedente 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Vediamo un esempio.

La maggiorazione del costo si traduce in una deduzione extracontabile, fruibile secondo le modalità di seguito indicate:

  1. per i beni ammortizzabili ai sensi dell’art. 102 del TUIR, la deduzione avviene in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del TUIR;

  2. per i beni acquisiti in leasing, la deduzione è ammessa in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, in conformità a quanto previsto dall’art. 102, comma 7, del TUIR.

In sostanza, la deduzione aggiuntiva è ripartita lungo l’intero periodo di ammortamento fiscale, in proporzione alle quote di ammortamento imputate e dedotte.

L’agevolazione assume la forma di una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione dei redditi ai fini IRES o IRPEF, restando esclusa dall’ambito applicativo dell’IRAP.

L’art. 1, comma 432, della L. 199/2025 prevede che, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione:

a) il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso; oppure

b) il bene sia destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti al medesimo soggetto,

la fruizione delle quote residue dell’iper-ammortamento non viene meno, a condizione che, nel medesimo periodo d’imposta, l’impresa proceda alla sostituzione del bene con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Qualora il costo di acquisizione del bene sostitutivo risulti inferiore a quello del bene originariamente agevolato, la fruizione del beneficio prosegue limitatamente alle quote residue e fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.


Dott. Caglieri Simone



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