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L'AGEVOLAZIONE PER LE PMI: LA NUOVA SABATINI

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Feb 20
  • 4 min read

La Nuova Sabatini consiste nella concessione di un contributo in conto impianti a fronte di finanziamenti, bancari o in leasing, accesi per investimenti nell’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, nuovi di fabbrica. Tra gli altri, dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova disciplina dei contributi ed è operativa la Sabatini green, che prevede un contributo maggiorato per gli investimenti a basso impatto ambientale.

Per poter beneficiare dell’agevolazione in commento è necessario che le imprese rispettino i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

  • Essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, oppure nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese;

  • Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

  • non rientrano nell'agevolazione i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;

  • Non trovarsi in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 59 dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2022/2472, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 29 dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2022/2473 e, per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014.

  • Avere la sede legale o una unità locale in Italia.

Ulteriori requisiti devono essere rispettati anche dal contratto di finanziamento, il quale deve:

  1. Essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;

  2. Avere durata massima - comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi - di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene, oppure dalla data di collaudo, se successiva;

  3. Essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 4 milioni di euro (fermo restando quanto previsto per imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, per le quali non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di euro, né aiuti il cui equivalente sovvenzione lordo sia superiore a 1,25 milioni di euro per beneficiario e per anno), anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria. Per rispettare il limite massimo dei 4 milioni di euro per impresa beneficiaria, si deve considerare l'importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni e non ancora estinti;

  4. Essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva;

  5. In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Con specifico riferimento alla linea di intervento “Nuova Sabatini capitalizzazione”, è altresì richiesto il rispetto dei seguenti ulteriori requisiti alla data di presentazione della domanda:

- sono costituite in forma di società di capitali;

- non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art. 2632 codice civile.

Sono invece escluse le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

L’ammontare dell’agevolazione è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;

- 3,575% per gli investimenti 4.0;

- 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).

In merito ai termini da rispettare, si sottolinea come l’avvio degli investimenti deve essere successivo alla data di invio alla banca/intermediario finanziario della domanda di accesso al contributo. Nello specifico, l’investimento si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

- l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti, software o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

- sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;

- sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma d’investimento.

Altro termine riguarda l’ultimazione degli investimenti, cioè entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Per data di ultimazione si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa o, in caso di leasing, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni del programma di investimento.


Dott. Caglieri Simone



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