Gli errori contabili sono definiti dal principio contabile OIC n. 29, par. 44, secondo cui consistono nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Sempre secondo lo stesso principio, le cause possono derivare da errori matematici, erronee interpretazioni dei fatti, negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili per un corretto trattamento fiscale.
Fatta questa premessa, gli errori contabili possono essere suddivisi in due diverse categorie (OIC n. 29, par. 46):
Errori rilevanti, che individualmente o insieme ad altri errori possono influenzare le decisioni economiche degli stakeholders. Questa tipologia di errore può comportare l’annullabilità del bilancio – considerando che l’art. 2377 co. 2 c.c. dispone che le deliberazioni non prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate – o la sua nullità ai sensi dell’art. 2379 c.c.;
Errori non rilevanti.
Sulla base di quanto stabilito dall’OIC n. 28, par. 48 ultimo periodo, gli errori irrilevanti commessi in esercizi precedenti possono essere corretti nel conto economico in cui si individua l’errore, tramite la registrazione di una sopravvenienza.
L’OIC 29, invece, tratta della procedura da seguire nel caso di errore rilevante, stabilendo quanto segue:
Il momento di correzione dell’errore corrisponde a quello in cui si individua l’errore e, contemporaneamente, sono disponibili tutte le informazioni e i dati necessari per il suo corretto trattamento;
Contabilmente, la correzione deve essere effettuata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui s’individua l’errore, solitamente utilizzando la posta degli utili a nuovo o altro componente del patrimonio netto se ritenuto più appropriato;
La società, nel primo bilancio dopo l’individuazione dell’errore, deve rideterminare gli importi comparativi per l’esercizio precedente. Se l’errore è stato commesso prima dell’esercizio precedente, la società deve rideterminare i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell’esercizio precedente. L’effetto comparativo non deve essere determinato se non è possibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente o l’effetto cumulativo dell’errore. Nel caso di specie, la società deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l’esercizio corrente, sempre utilizzando il saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. L’impossibilità di rilevare l’effetto cumulativo di un errore all’inizio dell’esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti, comporta la necessità di rideterminare i valori comparativi per correggere l’errore rilevante a partire dalla data in cui ciò risulta fattibile.
Dott. Caglieri Simone

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