Nel momento in cui il contribuente effettua un’esportazione, questa risulterà non imponibile ex art. 8 comma 1 lett. a DPR 633/72, con conseguente non applicazione dell’Iva a debito mentre, al contrario, l’Iva a credito sul bene acquistato risulta detraibile. Dall’applicazione del meccanismo esposto, ne deriva che gli esportatori abituali si troverebbero in continua posizione creditoria verso l’Erario.
Per ovviare a ciò, il legislatore ha previsto il riconoscimento dello status di esportatori abituali alle imprese che effettuano esportazioni (sia comunitarie sia extracomunitarie) per un importo complessivo superiore al 10% del volume d’affari – al netto delle cessioni di beni e servizi non soggette ad iva per la territorialità (da art. 7 a 7 septies del DPR 633/72) - nei 12 mesi precedenti all’acquisto (plafond solare/mensile) o nell’esercizio precedente (plafond fisso/solare). Ribadiamo come nel calcolo del predetto limite non si tiene in considerazione delle prestazioni di servizi non soggette ad Iva per carenza del requisito territoriale.
<< Tramite lo status di esportatore abituale, il contribuente può effettuare acquisti senza l’applicazione dell’Iva per un importo massimo pari alle esportazioni effettuate nei 12 mesi precedenti all’acquisto (plafond mobile/mensile) oppure per un importo massimo pari alle esportazioni effettuate nell’esercizio precedente (plafond fisso/solare) >>.
In altre parole, gli acquisti in sospensione d’imposta si possono effettuare nei limiti del plafond dato dalla somma dei corrispettivi relativi alle operazioni internazionali, non imponibili, rispettivamente:
a) Nell’anno solare precedente a quello in cui si vogliono effettuare gli acquisti in sospensione d’imposta, se si utilizza il plafond annuale:
b) Nei 12 mesi precedenti a quello in cui si vogliono effettuare gli acquisti in sospensione d’imposta, se si utilizza il plafond mobile.
Ricordiamo che il passaggio dal plafond mobile a quello annuale o viceversa non può essere effettuato nel corso dell’anno, bensì può essere effettuato solo all’inizio dell’esercizio.
L’esportatore abituale può ricevere fattura senza Iva da qualsiasi fornitore, ad esclusione dei seguenti casi:
- Acquisto di fabbricati e terreni, anche in dipendenza di contratti di leasing e/o di appalto avente per oggetto la sua costruzione;
- I beni e servizi oggettivamente esclusi dal diritto alla detrazione dell’Iva e quelli privi dei requisiti dell’inerenza (autovetture, cellulari, ecc.).
Ciò significa che la lettera d’intento avrà “effetto” esclusivamente sull’iva detraibile e non su quella indetraibile, con la conseguenza che la base imponibile delle operazioni con iva parzialmente detraibile sarà composta da due parti:
1) La quota non imponibile iva (ex art. 8, comma 1, lett. c, DPR 633/72) a fronte dell’utilizzo del plafond, calcolata applicando la percentuale d'imposta ammessa in detrazione sull’acquisto;
2) La restante quota da assoggettare ad iva che sarà totalmente indetraibile in capo al cessionario o committente.
Dott. Caglieri Simone
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