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LA DURATA IRRAZIONALE DELLA SOCIETA' E' EQUIPARATA AL TEMPO INDETERMINATO

La Cassazione ritiene che le previsioni dettate dagli artt. 2437 co. 3 e 2473 co. 2 c.c., in tema di recesso “ad nutum” da spa e srl contratte a tempo indeterminato, non valgano nel caso di società contratte per un lungo tempo. Il Tribunale di Milano, peraltro, con decisione del 5.5.2022, pur aderendo a questa ricostruzione, ha precisato come la società contratta fino ad un determinato termine possa essere equiparata alla società contratta a tempo indeterminato quando il termine sia in assoluto elusivo, apparente o insignificante. Infatti, nel caso di specie, la durata della società era stata fissata al 31.12.3000, ma la decisione in questione sembra porre sul medesimo piano anche una durata non così stravagante (si pone, infatti, l’esempio di un termine di durata sino all’anno 2324).


FONTE: EUTEKNE



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