LA FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
- Dott. Caglieri Simone

- Sep 16
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In merito alla fatturazione elettronica delle spese sanitarie, il legislatore ha previsto quanto di seguito:
a) I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture in formato elettronico ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015. Il c.d. “Decreto correttivo della Riforma Fiscale". L'art. 2 DLgs. 12/06/2025n. 81) ha eliminato i precedenti riferimenti ai periodi d’imposta in cui tale divieto ha operato in via transitoria, sancendo in via definitiva la fatturazione in formato analogico;
b) Il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio è esteso, come sopra indicato, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).
Pertanto possiamo distinguere quattro diverse casistiche:
• Prestazioni sanitarie comunicate al sistema della tessera sanitaria.
Per tali prestazioni, gli operatori devono certificare le prestazioni rese alle persone fisiche in formato cartaceo e, contestualmente, trasmettere i relativi dati al sistema della tessera sanitaria.
Per tali prestazioni è previsto il divieto di fatturazione elettronica.
In presenza di fatture contenenti sia spese sanitarie (es. visite specialistiche, analisi, ecc.) sia voci di spesa non sanitarie (es. il vitto durante un ricovero), occorre distinguere le seguenti fattispecie.
- Quando non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa deve essere trasmessa al Sistema TS con la tipologia “altre spese” (codice AA);
- Quando dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS.
• Prestazioni sanitarie prestate a persone fisiche che hanno manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.
Anche per tali prestazioni, gli operatori devono certificare le prestazioni rese alle persone fisiche in formato cartaceo e, contestualmente, trasmettere i relativi dati al sistema della tessera sanitaria.
Inoltre è sempre previsto il divieto di fatturazione elettronica.
• Prestazioni sanitarie che non presentano l’obbligo di comunicazione al sistema della tessera sanitaria.
Anche per le prestazioni dove non è previsto l’obbligo di comunicazione al sistema della tessera sanitaria (ad esempio podologi, fisioterapisti e logopedisti), gli operatori devono certificare le prestazioni rese alle persone fisiche in formato cartaceo e, contestualmente, trasmettere i relativi dati al sistema della tessera sanitaria.
Inoltre è sempre previsto il divieto di fatturazione elettronica.
• Prestazioni sanitarie il cui committente è un altro soggetto passivo IVA (B2B).
Questo, al contrario, devono essere emesse in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio Sdi. Infatti, come specificato nella risposta all’interpello 307/2019, le prestazioni sanitarie il cui committente è un soggetto diverso da una persona fisica, devono essere documentate da fattura elettronica, indipendentemente dal fatto che siano rese materialmente nei confronti delle persone fisiche.
Dott. Caglieri Simone






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