Dott. Caglieri Simone
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
La liquidazione controllata dei beni - regolamentata a partire dall’art. 268 CCII – non è finalizzata al risanamento del debitore (obiettivo del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore) bensì a regolare il concorso tra tutti i creditori anteriori all’apertura della procedura concorsuale tramite la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore e la successiva ripartizione tra i creditori, nel rispetto della par condicio creditorium. In sostanza la potremo definire, come vedremo, una sorta di "fallimento minore" rivolto a quei soggetti "non fallibili" (es: privati, professionisti, piccole imprese, ecc.)
Per aprire una procedura concorsuale di liquidazione controllata si rende necessario il rispetto congiunto di due requisiti:
• Requisito oggettivo, il quale si sostanzia in modo diverso in base alla diversa tipologia di soggetto istante:
- Qualora il soggetto istante sia il debitore medesimo, è necessaria la presenza di una situazione di sovraindebitamento (ex art. 2, comma 1 CCII), cioè trovarsi in crisi (lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni);
- Qualora il soggetto istante un creditore, il requisito oggettivo consiste nella sola situazione d'insolvenza.
• Requisito soggettivo. La liquidazione controllata dei beni è rivolta al debitore non fallibile quali consumatori privati (lavoratori, pensionati, ecc.), imprenditori commerciali sotto soglia (ex. art. 1 L.F.), professionisti, enti non commerciali, imprenditori agricoli, start up innovative.
Al contrario è esclusa la possibilità di apertura della liquidazione controllata nei seguenti casi:
- In fase di istruttoria e solo nel caso di istanza presentata da un creditore, si accerta che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risulti inferiore ad € 50.000;
- In caso di istanza presentata da un creditore verso un debitore persona fisica, non si procede alla liquidazione controllata di beni se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie (art. 68 comma 3 CCI). Nell’attestazione dell’OCC deve essere allegata la medesima documentazione richiesta per la domanda di esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell’art. 283 comma 3 CCI cioè:
> Elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
> Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
> La copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
> L’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
In tal senso il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 20 ottobre 2022, ha specificato come qualora il patrimonio attivo da distrubire ai creditori sia irrisorio o nullo, essendo sufficiente solo a soddisfare il credito prededucibile, l’apertura della procedura di liquidazione controllata sarebbe priva di qualsiasi utilità concreta per i creditori medesimi. Pertanto il debitore, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, deve richiedere l’esdebitazione “dell’incapiente” ai sensi dell’art. 283 CCII.
Inoltre nella valutazione di tale consistenza del patrimonio attivo non si deve prendere in considerazione eventuale finanza esterna, come precisato dal Tribunale di Mantova il 23 giugno 2022, secondo cui deve considerarsi inammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio che, in carenza di beni e redditi futuri del ricorrente, risulti fondata esclusivamente sul contributo di un soggetto esterni, in quanto la finanza esterna non può essere considerata come bene proprio del debitore istante (conf. Trib. Milano 08/06/2021, Trib. Rimini 08/12/2020, Trib. Rimini 12/10/2020).
Non sono compresi nella liquidazione in esame:
• I crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 cpc;
• I crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre alla mantenimento suo e della sua famiglia;
• I frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi;
• Le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
Dott. Caglieri Simone
