Con la modifica sull'onere della prova entrata in vigore dal 16/09/2022 che pone a carico dell’ente impositore una rigorosa dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, lasciando al contribuente solo l’incombenza della prova contraria, di fatto si è resa più difficoltosa l'applicazione della presunzione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ad esempio in caso di evasione fiscale, la prova della mancata percezione del maggior reddito non è più a carico della parte privata bensì dell’Ufficio e, laddove gli elementi di prova siano insufficienti, l’accertamento va annullato (C.G.T. I Siracusa 23.11.2022 n. 3856/5/22 e C.G.T. II Messina 15.11.2023 n. 9214/23).
FONTE: IL SOLE 24 ORE
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