LA TASSAZIONE NELLE VENDITE ONLINE
- Dott. Caglieri Simone
- Aug 31
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In Italia la vendita di oggetti, spesso artigianali o usati, è ormai molto diffusa e può avvenire in diverse modalità: dal mercatino locale ai contratti di conto vendita con negozianti, fino alle piattaforme online come Ebay o Vinted, che permettono di raggiungere un pubblico vastissimo direttamente da casa. Proprio per questo molti hobbisti e appassionati si chiedono se i compensi ricavati debbano essere dichiarati e in quali casi scatta la tassazione.
Dal punto di vista fiscale, infatti, la vendita di beni online può assumere tre diverse forme.
Vendite che non configurano un’attività commerciale, quindi non soggette a tassazione, ovvero una cessione episodica, priva di organizzazione e di finalità di lucro. Un esempio è la vendita di un mobile, di un’auto o di un vestito usato. In questi casi non si configura attività commerciale, non ci sono obblighi fiscali né ai fini IRPEF né IVA e non è necessario indicare alcunché in dichiarazione dei redditi, a condizione che le vendite restino saltuarie.
Vendite che configurano attività commerciale occasionale e, quindi, soggetti a tassazione come “redditi diversi”. Siamo davanti a vendite occasionali con intento speculativo, cioè quelle che richiedono un minimo di organizzazione, come la partecipazione a un mercatino, la promozione di oggetti online o la produzione artigianale da parte di hobbisti. Pur non essendo sistematiche, queste attività hanno una finalità lucrativa e i relativi ricavi devono essere dichiarati come “redditi diversi”, al netto delle spese sostenute.
Vendite che configurano l’attività commerciale abituale. In questa ipotesi le vendite sono abituali, continuative e organizzate – ad esempio aprendo un sito internet, partecipando stabilmente a fiere o acquistando beni da rivendere – si entra a pieno titolo nell’ambito dell’attività d’impresa. Il venditore ha l’obbligo di aprire la partita IVA, iscriversi in Camera di Commercio, adempiere ai versamenti contributivi e rispettare tutti gli obblighi contabili e IVA previsti per le imprese.
La distinzione tra vendita occasionale e attività abituale non è sempre chiara e la linea di confine può risultare sottile. Per questo occorre prestare attenzione a due aspetti:
1) L’occasionalità delle operazioni.
La vendita di un bene effettuata una sola volta, che si tratti di un oggetto nuovo, usato o realizzato personalmente, non costituisce attività commerciale ma un’operazione del tutto episodica. Non importa se la cessione avviene a un amico o tramite un portale online: ciò che conta è l’occasionalità dell’atto. In questi casi non rileva nemmeno l’importo incassato, ma soltanto il fatto che la vendita non sia abituale. Per questo motivo, soprattutto nel caso di beni usati, non sorgono obblighi fiscali. Ad esempio, se si decide di vendere una bicicletta che non si utilizza più, anche attraverso un sito internet, questa operazione resta una cessione occasionale e non ha conseguenze tributarie.
2) L’intento speculativo.
Non a caso, la giurisprudenza ha più volte precisato che anche vendite rilevanti, come quelle di beni da collezione, non costituiscono necessariamente reddito imponibile se svolte senza fine di lucro. La differenza tra un semplice provento e un vero reddito d’impresa dipende dall’intento con cui si effettuano le vendite. Se manca una finalità lucrativa, non si può parlare di attività d’impresa. Un esempio è una sentenza della CTP di Pisa (2004), che ha escluso la natura reddituale nella vendita di più auto da corsa d’epoca da parte di un avvocato appassionato: secondo i giudici, si trattava di atti tipici di un collezionista e non di un’attività speculativa. L’intento speculativo, invece, si riconosce quando le vendite avvengono in modo sistematico e in tempi ravvicinati rispetto all’acquisto.
Negli ultimi anni, inoltre, le normative europee hanno introdotto ulteriori criteri per individuare quando un venditore online debba essere considerato a tutti gli effetti un operatore commerciale. In particolare, con la direttiva DAC7 prevede una presunzione di commercialità per chi supera 30 transazioni annue o realizza più di 2.000 euro di ricavi in un anno solare. In questi casi l’attività è considerata presumibilmente commerciale, oltre al fatto che le piattaforme di e-commerce hanno l’obbligo di comunicare i dati del venditore al fisco, rafforzando così i controlli sulle attività online.
Dott. Caglieri Simone

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