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LE IMPOSTE INDIRETTE NELL'AFFITTO D'AZIENDA

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Feb 2
  • 2 min read

L’applicazione delle imposte indirette nell'affitto d'azienda varia in funzione della circostanza che il concedente mantenga ovvero perda la qualifica di imprenditore.

a) Concedente che mantiene la qualifica di imprenditore.

Qualora il concedente conceda in affitto una delle proprie aziende, continuando a svolgere attività d’impresa, egli mantiene la qualifica di imprenditore. In tale ipotesi, il contratto di affitto d’azienda è assoggettato all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ordinaria del 22%, nonché all’imposta di registro in misura fissa.

b) Concedente che perde la qualifica di imprenditore.

Nel caso in cui il concedente sia un imprenditore individuale che conceda in affitto l’unica azienda esercitata, egli perde la qualifica di imprenditore. Conseguentemente, l’operazione è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per carenza del presupposto soggettivo, mentre l’imposta di registro si applica in misura proporzionale con aliquota del 3%.

È tuttavia possibile conseguire un risparmio d’imposta qualora il complesso aziendale comprenda anche beni immobili e il contratto distingua espressamente la quota di canone riferibile alla componente immobiliare da quella relativa ai beni mobili e agli altri elementi aziendali. In tale circostanza, l’imposta di registro è applicabile nella misura del 2% sulla quota di canone imputabile agli immobili e del 3% sulla restante parte del canone periodico.

La concessione in affitto, da parte dell’imprenditore individuale, dell’unica azienda determina la sospensione della soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, previa presentazione di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula del contratto. La partita IVA sarà successivamente riattivata al momento della restituzione dell’azienda concessa in affitto ovvero dell’avvio di una nuova attività rilevante ai fini IVA.

Durante il periodo di sospensione, l’imprenditore individuale è esonerato da tutti gli adempimenti IVA. Ne consegue che l’eventuale cessione di beni compresi nell’azienda affittata comporta la necessità di procedere alla riattivazione della partita IVA, al fine di adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione dell’operazione, di liquidazione e versamento dell’imposta, nonché di presentazione della dichiarazione annuale, come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Finanze 30 maggio 1995, n. 154.

Ai fini dell’IRPEF, il canone percepito dall’imprenditore individuale che abbia concesso in affitto l’unica azienda è qualificabile come reddito diverso, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera h), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e concorre pertanto alla formazione del reddito complessivo secondo il principio di cassa.

I canoni in esame non rientrano, invece, nell’ambito applicativo dell’IRAP per carenza del requisito soggettivo, in quanto il concedente, avendo cessato l’esercizio dell’attività d’impresa, non assume più la qualifica di imprenditore.


Dott. Caglieri Simone



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