In materia di agevolazioni fiscali, di seguito riportiamo le principali novità del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (cd. “Decreto Salva conti”):
Nuova comunicazione preventiva per gli investimenti “Industria 4.0" e "R&S"
Ai fini della fruizione del credito d’imposta “Industria 4.0 (e dei crediti R&S), l’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy.
Modalità e termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale di prossima emanazione, che interverrà sul DM 6 ottobre 2021 relativo alla “vecchia” comunicazione prevista ai soli fini di monitoraggio.
La nuova disposizione stabilisce che le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024 (dati di entrata in vigore del DL 39/2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
Restrizioni per i crediti da Super ACE
Il DL 29 marzo 2024 n.39 è intervenuto sull’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla “super ACE”. In particolare, l’articolo 5 del DL39/2024 interviene con modifiche all’articolo 19 comma 6 del DL 73/2021 (norma di riferimento della agevolazione), stabilendo l’impossibilità di effettuare ulteriori cessioni del credito d’imposta dopo la prima.
Viene poi prevista un’apposita disposizione transitoria secondo cui i crediti che, alla data di entrata in vigore del DL in esame (30 marzo 2024), sono stati precedentemente oggetto di cessione a terzi, possono costituire oggetto di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti.
In tale ambito, in materia di controllo, è stato esteso ai crediti da “super ACE” il principio, stabilito dall’articolo 9 del DLgs. 472/97 secondo cui, quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
Infine, è previsto, per le cessioni dei crediti da “super ACE”, l’applicazione delle disposizioni sui contrasti alle frodi previste dall’articolo 122 bis del DL 34/2020. L’Agenzia delle Entrate entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo fino a trenta giorni i relativi effetti.
Proroga ravvedimento speciale
Entro il 31 maggio 2024 potrà essere nuovamente utilizzato il ravvedimento operoso speciale per definire in via agevolata, con riduzione delle sanzioni a 1/18, le violazioni dichiarative commesse nel 2022 e in tutte le annualità precedenti. In particolare, la novità introdotta del D.L. 39/2024 (art. 7) consiste nella riapertura del ravvedimento speciale anche per le violazioni commesse negli anni d'imposta 2021 e precedenti, a cui potranno accedere entro il prossimo 31 maggio 2024 tutti coloro che non ne abbiano già beneficiato entro il 30 settembre 2023.
Proroga registrazione aiuti di Stato
E’ concessa all’’Agenzia delle Entrate un'ulteriore proroga al 30 novembre 2024 al fine di registrare gli aiuti di Stato Covid nel Registro Nazionale Aiuti (RNA). Si tratta del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), un archivio di tutti gli aiuti di stato concessi alle aziende finalizzato a consentire un controllo da parte delle istituzioni pubbliche in modo da poter garantire il rispetto dei parametri europei, operativo dal 12 agosto 2017 ed istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI), a seguito della Legge europea 2014 del 18 agosto 2015.
Divieto di cessione /sconto in fattura per Iacp, Onlus e Cooperative
Con l’articolo 1, comma 1, lettera a) viene eliminata la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura nel caso di:
a) interventi da Superbonus e da bonus ordinari realizzati dalle ONLUS e Enti del terzo settore (soggetti di cui alla lett. d-bis), comma 9 dell’art. 119 DL. 34/2020);
b) interventi da bonus ordinari realizzati dagli IACP (soggetti di cui alla c), comma 9 dell’art. 119 DL. 34/2020) e da Cooperative a proprietà indivisa (soggetti di cui alla lett. d), comma 9 dell’art. 119 DL.34/2020).
Deroga al divieto di cessione del credito/sconto in fattura per interventi superbonus/bonus ordinari realizzati da onlus e interventi bonus ordinari realizzati da Iacp e da cooperative a proprietà indivisa
Con l’articolo 1, comma 2 viene mantenuta la facoltà di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per gli interventi da Superbonus e da bonus ordinari realizzati dalle ONLUS e per gli interventi da bonus ordinari realizzati dagli IACP e Cooperative a proprietà indivisa se in data precedente al 30 marzo 2024 (entrata in vigore del DL 39/2024):
ai fini del Superbonus
a) risulti presentata la CILAS in caso di interventi diversi da quelli condominiali (art.1, comma 2, lett.a)
b) risulti adottata la delibera assembleare e presentata la CILAS in caso di interventi condominiali (art.1, comma 2, lett.b)
c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per interventi di demolizione e ricostruzione (art.1, comma 2, lett.c)
ai fini dei bonus ordinari
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario (art.1, comma 2, lett.d)
b) per gli interventi in edilizia libera (art.1, comma 2, lett.e) (i) siano iniziati i lavori prima del 30 marzo 2024; (ii) se non ancora iniziati al 30 marzo 2024, alla medesima data sia già stato stipulato un accordo vincolante fra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Divieto di cessione del credito/sconto in fattura superbonus e bonus ordinari per i condomini e mini condomini in mono proprietà
Con l’articolo 1, comma 5, rimane la possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura qualora alla data di entrata in vigore del DL. in esame (30 marzo 2024), per i casi rientranti nelle deroghe al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura già previste dal DL 11/2023, siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati.
La disposizione si riferisce a interventi agevolabili con il Superbonus (art.2, comma 2 DL.11/2023) riguardanti i condomini e mini condomini in mono proprietà nel caso in cui:
a) in data antecedente al 17 febbraio 2023, risulti presentata la CILAS e adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori, in caso di interventi effettuati su Condomini,
b) in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la CILAS, in caso di interventi effettuati su mini condomini in monoproprietà – edifici sino 4 unità posseduti da una persona fisica;
c) qualora in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, interventi agevolabili con i bonus ordinari [bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus] (art.2, comma 3 DL. 11/2023)
c) in data antecedente al 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario.
Non sono state previste modifiche per il Sismabonus e dunque si potrà continuare ad optare per la cessione e sconto se, alla data del 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo dell’intervento (senza le ulteriori condizioni legate all’effettivo avvio dello stesso) per:
> il sismabonus acquisti (art.16, comma 1-septies DL 63/2013),
> per il bonus al 50% per l’acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (art.16-bis comma 3 DPR 917/1986)
> per l’acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni (art.16-bis comma 1 lettera d) DPR 917/1986).
Deroga al divieto di cessione del credito/sconto in fattura interventi superbonus su immobili terremotati Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
L’articolo 1, comma 1, lettera b) ha inserito, dopo il comma 3-ter dell’art.119 del DL. 34/2020, il comma 3.ter.1, con il quale si prevede che la facoltà di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito venga mantenuta per gli interventi da Superbonus ( cd. Superbonus combinato - art. 119, commi 1-ter e 4-quater - e cd. Superbonus rafforzato - art. 119, comma 4-ter) effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (con riferimento agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016).
Deroga al divieto di cessione del credito/sconto in fattura interventi superbonus per immobili siti in regioni diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
Rimane, ad opera dell’articolo 1, comma 3, per gli interventi da Superbonus effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la facoltà di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, qualora in data precedente al 30 marzo 2024 (entrata in vigore del DL 39/2024):
a) risulti presentata la CILAS in caso di interventi diversi da quelli condominiali
b) risulti adottata la delibera assembleare e presentata la CILAS in caso di interventi condominiali
c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per interventi di demolizione e ricostruzione.
Divieto di cessione del credito/sconto in fattura bonus barriere architettoniche
L’articolo 1, comma 4 elimina, per gli interventi agevolati con il bonus barriere architettoniche, la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per le spese sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del DL 39/2024.
Resta confermata la possibilità dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito nei seguenti casi:
a) per gli interventi che in data precedente al 30 marzo 2024 (entrata in vigore del DL 39/2024) risulti presentata richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi in edilizia libera: (i) per i lavori già iniziati in data precedente al 30 marzo 2024; (ii) per i lavori non ancora iniziati, se in data precedente al 30 marzo 2024 sia già stato stipulato un accordo vincolante fra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Rimane la possibilità di optare per lo sconto/cessione di cui all’art. 2, comma 1-bis, secondo periodo del DL.11/2023 (da ultimo modificato dall’art. 3, comma 2 del DL.212/2023 conv. in L. 17/2024), per le spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del DL in esame.
Abrogazione della Remissione in bonis
Con l’articolo 2, comma 1, viene eliminata la possibilità di comunicazione tardiva entro la presentazione della dichiarazione dei redditi (15 ottobre 2024) della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Dal 4 aprile 2024 non è più possibile, salvo modifiche in sede di conversione in Legge del DL in esame, effettuare:
a) la comunicazione di opzione per la cessione e sconto, relativa a spese effettuate nel 2023;
b) le comunicazioni relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.
Nuove comunicazioni per fruire del superbonus
Con l’articolo 3, comma 1 e 2, sono previste due ulteriori comunicazioni, oltre a quelle già vigenti, per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili Superbonus (sia Super sismabonus che Super ecobonus). Si tratta, in particolare, delle seguenti:
> nuova comunicazione all’ENEA (art.3, comma 1) per interventi Super Ecobonus;
> nuova comunicazione al “Portale Nazionale delle classificazioni sismiche” (art. 3, comma 2) per interventi Super Sismabonus.
Le comunicazioni richiederanno:
a) dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;
c) ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente;
d) percentuali delle detrazioni spettanti.
Le modalità e i termini di trasmissione delle suddette comunicazioni saranno stabilite con DPCM da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL in esame (art.3, comma 4).
I soggetti obbligati alle comunicazioni di cui sopra sono, in particolare:
I. soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno già presentato:
- la CILAS;
- istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, qualora riguardino interventi di demolizione e ricostruzione che alla stessa data (31 dicembre 2023) non hanno concluso i lavori;
II. soggetti che a partire dal 1° gennaio 2024 hanno presentato:
- la CILAS;
- istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, qualora riguardino interventi di demolizione e ricostruzione
L’omessa trasmissione dei dati nei termini che saranno individuati da un prossimo DPCM (di cui al comma 4) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro.
A partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL.39/2024) per i soggetti che presentano:
a) la CILAS
b) l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, qualora riguardino interventi di demolizione e ricostruzione
la mancata trasmissione delle comunicazioni di cui sopra comporta la decadenza dell’agevolazione fiscale Superbonus senza possibilità di remissione in bonis.
Divieto di compensazione in presenza di ruoli
Per i contribuenti che hanno debiti nei confronti dell’erario, non sarà più possibile utilizzare in compensazione i crediti derivanti dai bonus edilizi. In particolare, la norma prevede l’inutilizzabilità, fino a concorrenza di quanto dovuto, dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se risultano scaduti i termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Le modalità di attuazione e la decorrenza della suddetta disposizione saranno definite con regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
A decorrere dal 1° luglio 2024, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti da bonus, fatta eccezione per i crediti relativi ai contributi previdenziali e assicurativi, in presenza di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 100.000 euro, se scaduti i termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Dott. Caglieri Simone
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