Regime forfettario.
A decorrere dal 01.01.2023 viene aumentato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario. Pertanto la verifica del limite, dal 2023, è effettuata tenendo conto del nuovo valore di 85.000 euro.
E’ prevista l’esclusione automatica ed immediata dal regime forfettario qualora in corso d’anno i ricavi ed i compensi percepiti superino la soglia di 100.000 euro: in tal caso, ai fini delle imposte dirette l’esclusione rileva per l’intero periodo in cui ricavi e compensi superano il limite, mentre ai fini IVA è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale limite.
Superbonus - modifiche.
Vengono previste alcune eccezioni alle disposizioni temporali previste per la rimodulazione del 110% (progressivamente ridotto al 65% nell’anno 2025).
La riduzione dal 110% al 90% prevista per l’anno 2023 non si applica con riferimento alle seguenti tipologie di intervento:
1. interventi diversi da quelli effettuati dai condomini: se alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la CILAS;
2. interventi effettuati dai condomini: non si applica la riduzione se la delibera di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente all 19.11.2022 a condizione che per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulti effettuata la CILA. La riduzione non trova applicazione, inoltre, nel caso in cui la delibera che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 19 ed il 24.11.2022 a condizione che la CILA risulti effettuata alla data del 25.11.2022;
3. interventi di demolizione e ricostruzione: alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Viene inoltre stabilito che alle ONLUS, agli ODV ed alle APS iscritte negli appositi registri il superbonus spetta anche per gli interventi trainati di installazione di impianti solari fotovoltaici installate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi trainanti, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti a vincolo.
Flat tax su incrementi reddituali.
Prevista la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 15% sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato dei redditi del triennio precedente.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra reddito d’impresa/lavoro autonomo 2023 e il reddito d’impresa/autonomo più elevato dichiarato dal 2020 al 2022, decurtata di un importo del 5% del maggiore dei redditi del triennio, nel limite massimo di 40.000 euro.
L’applicazione di tale imposizione sostitutiva è irrilevante ai fini della determinazione degli acconti per il periodo d’imposta 2024.
Acquisto abitazione under 36.
Prorogate alcune misure previste a favore dell’acquisto dell’abitazione da parte di soggetti under 36 tra cui l’accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparini” fino al prossimo 31.12.2023. Prorogato anche il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiori a 36 anni) con ISEE non superiore a 40.000 euro.
Estesa l’agevolazione prima casa (DL n. 73/21) agli atti stipulati fino al 31.12.2023, per i quali è prevista l’esenzione dalle imposte d’atto ed un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, nonché nell’esenzione dell’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto la costruzione e la ristrutturazione degli immobili.
Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario.
Viene riaperto fino al 31.12.2023 il termine di operatività della disciplina che consente la rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso. Tale possibilità spetta ai mutuatari con attestazione ISEE non superiore a 35.000 euro, che non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.
La misura trova applicazione con riferimento ai contratti di mutuo ipotecario con tasso e rata variabile stipulati prima del 01.01.2023 e di importo originario non superiore a 200.000 euro, finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.
Assegnazione e cessione di beni ai soci agevolata.
Riproposta la procedura agevolata di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati non strumentali, nonché di trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni.
Per le operazioni poste in essere entro il 30.09.2023, l’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione (10,5% per le imprese che risultano di comodo per almeno 2 anni), ovvero del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate come conseguenza di operazioni agevolate.
Estromissione dell’immobile strumentale.
Specularmente alla precedente procedura, viene riproposta la misura dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale dal regime di impresa.
Il beneficio trova applicazione con riferimento alle estromissioni effettuate entro il 31.05.2023 e consiste nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Affrancamento utili delle partecipate.
Viene introdotta una tassazione sostitutiva sugli utili e sulle riserve delle partecipate a regime fiscale privilegiato che consente di anticipare la tassazione di modo che gli stessi, alla distribuzione non siano più assoggettati a tassazione.
Possono fruire del beneficio sia i soggetti IRES che IRPEF (a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa) con riferimento agli utili ed alle riserve non ancora distribuite al 01.01.2023 che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all’esercizio chiuso nel periodo antecedente a quello in corso al 01.01.2022.
L’imposta sostitutiva, in presenza di tutte le condizioni per l’applicazione, ammonta al 9% o per i soggetti IRES ed al 30% per i soggetti IRPEF, ridotte al 6 ed al 27% se il rimpatrio degli utili avviene entro il termine di versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023.
Dott. Caglieri Simone
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