Con DL n. 34 del 30.03.2023 (c.d. “DL Bollette”) e la sua conversione in legge sono state introdotte diverse novità, tra le quali si segnala:
Credito d'imposta acquisto energia elettrica nel 2° trimestre 2023
Confermato anche per il secondo trimestre del 2023, un credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano energia elettrica e gas naturale nella misura di:
1. Per le imprese energivore, un credito pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata;
2. Per le imprese non energivore, un credito del 10% sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata;
3. Per le imprese gasivore, un credito del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato;
4. Per le imprese non gasivore, un credito del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato.
I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza limiti alla compensazione. Sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati".
I crediti dovranno essere utilizzati dal cessionario entro il 31/12/2023.
Proroga iva al 5%
Estesa l'aliquota Iva del 5% alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26 co. 1 del D.Lgs. 504/95 (TUA), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
Con riferimento all’ambito di applicazione, si segnala che l’aliquota IVA ridotta è applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ordinariamente assoggettati all’aliquota del 10% e alle somministrazioni per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali, ordinariamente assoggettabili al 22%.
L’aliquota è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia e per le forniture di servizi di teleriscaldamento.
Agroenergia
Come noto costituiscono attività agricole connesse ex art. 2135 co. 3 c.c., e si considerano produttive di reddito agrario determinato su base catastale, la produzione e la cessione, effettuate da imprenditori agricoli, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:
agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno;
fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno.
Superati tali limiti, le attività generano reddito d'impresa da determinare (salvo opzione contraria) forfetariamente, applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.
In deroga a tale previsione, il DL dispone che, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, ai fini della determinazione del reddito oltre i limiti sopra indicati, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta (con esclusione della quota incentivo), cui viene applicato il coefficiente di redditività del 25%, è data dal minor valore tra:
1. il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'ARERA ex art. 19 del DM 6.7.2012;
2. il valore di 120 euro/MWh.
Bonus sociale
Per il secondo trimestre 2023 sono rideterminate le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale.
Sono ammessi ai benefici, per l’anno 2023 i nuclei con un indicatore ISEE valido nel corso del 2023 fino a 15.000 euro. Per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, il valore dell'ISEE aumenta da 20.000 a 30.000 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro.
Contributo in caso di prezzi gas elevati
Viene riconosciuto, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari del bonus sociale, un contributo erogato in quota fissa, differenziato su zone climatiche per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale superi la soglia di 45 euro/MWh all’ingrosso.
Contributo settore sportivo
Introdotto un contributo a fondo perduto per gli enti sportivi per l’aumento delle spese sostenute per l’energia, destinato ad associazioni e società sportive iscritte nel Registro delle attività dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine.
Start-up innovative
Viene introdotto per il 2023 un credito d’imposta a favore delle start costituite dal 2020 ed operanti nel settore ambiente, energia, fonti rinnovabili e sanità.
Il credito viene riconosciuto nella misura del 20% delle spese agevolabili e nel limite massimo di 200.000 euro. Viene inoltre richiesto il rispetto dell’ulteriore limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023. Il credito può essere utilizzato solo in compensazione mediante modello F24 disapplicando il limite annuale ed il limite generale di compensazione.
Ravvedimento speciale
Per effetto della proroga, il termine per rimuovere la violazione e per il versamento della prima ed unica rata sono postergati dal 31.03.2023 al 30.09.2023.
Per l’effetto, le rate successive scadranno il 31.10, il 30.11, il 20.12, mentre per l’anno 2024 ricadranno il 30.03/30.06/30.09/31.12.
Mediante norma di interpretazione autentica, si sancisce che nel ravvedimento operoso speciale non rientrano le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica della dichiarazione, ai sensi quindi degli artt. 36-bis del DPR 600/73, 54-bis del DPR 633/72 e 21-bis del DL 78/2010. Viene inoltre specificato che il ravvedimento speciale riguarda anche i redditi di fonte estera non dichiarati sebbene, in relazione ai medesimi, il quadro RW non sia stato compilato.
Violazioni formali
Posticipato il termine di pagamento della prima rata dal 31.03.2023 al 31.10.2023, mentre la seconda rimane fissata al 31.03.2024, così come il termine per rimuovere la violazione (coincidente con il 31.03.2024).
Definizione accertamento con adesione
Viene specificato che se il PVC è consegnato entro il 31.03.2023 l’adesione agevolata è ammessa anche se l’accertamento viene notificato dopo il 31.03.2023.
Definizione degli accertamenti
Viene stabilito che gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e di recupero divenuti definitivi dal 02.01.2023 fino al 15.02.2023 possono essere definiti entro il 30.04.2023.
Regolarizzazione rate da istituti deflattivi
La regolarizzazione delle rate derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale sono inibite se al 01.01.2023 è già stata notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.
Definizione agevolata liti pendenti
Posticipato il termine per la presentazione della domanda di definizione ed il termine di pagamento delle somme (o della prima rata) dal 30.06 al 30.09.2023.
Le rate, per effetto della proroga, andranno pagate il 31.10.2023, il 20.12.2023 e le successive il 31.03, 30.06, 30.09 e 20.12 di ogni anno. Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, viene prevista la possibilità di dilazionare il debito risultante dalla quarta rata in 51 rate mensili di pari importo, senza possibilità di compensazione.
Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi della definizione il processo resta sospeso sino al 10.10.2023, data entro cui è necessario depositare la domanda di definizione ed il modello F24 che attesta il pagamento delle somme o della prima rata.
Il diniego può essere opposto entro il 30.09.2024 e sono sospesi per 11 mesi i termini per le impugnazioni e per le riassunzioni che scadono dal 01.01 al 31.10.2023.
Conciliazione agevolata
La conciliazione giudiziale agevolata è stata ampliata alle liti pendenti in primo o secondo grado alla data del 15.02.2023 ed il termine per formalizzare la conciliazione è stato prorogato al 30.09.2023.
Rinuncia agevolata Cassazione
Il termine per la rinuncia è stato posticipato dal 30.06 al 30.09.2023.
Rottamazione carichi
In sede di conversione viene prevista la possibilità per gli enti territoriali di deliberare l’accesso alla rottamazione dei carichi riscossi con riferimento ai ruoli trasmessi dal 01.01.2000 al 30.06.2022.
Allo stesso modo, gli enti territoriali possono deliberare sull’annullamento dei carichi fino a 1000 euro e riferiti al periodo dal 2000 al 2015.
Non punibilità reati fiscali
Per i reati di omesso versamento IVA, di ritenute e di indebita compensazione per crediti non spettanti viene prevista ora una causa di non punibilità derivante dal perfezionamento unito all’integrale versamento degli importi di una delle definizioni previste dalla Legge di Bilancio 2023.
Dal punto di vista operativo, il contribuente che intende beneficiare della non punibilità comunica all’Autorità Giudiziaria il pagamento della prima o dell’unica rata, sospendendo il processo penale sino a quando l’Agenzia delle Entrate comunica la corretta esecuzione della definizione.
Payback su dispositivi medici
Al fine del recupero dell’IVA conseguente al ripiano dello sforamento, le aziende fornitrici possono portare in detrazione l’IVA procedendo allo scorporo della stessa dall’ammontare dei versamenti effettuati.
Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui i versamenti vengono effettuati.
Cumulo benefici risparmio energetico
Per la determinazione delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico viene ammessa all’agevolazione anche la parte di spesa per cui è concesso un contributo dalle Regioni o dalle province autonome, purché sia prevista la possibilità di cumulo dalla disciplina del beneficio cumulato e che si tratti di contributi istituiti al 31.03.2023 ed erogati nel 2023-2024.
La somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve in ogni caso eccedere il 100% della spesa ammessa all’agevolazione o al contributo.
Le disposizioni trovano applicazione con riferimento alle detrazioni per interventi di risparmio energetico di cui all’articolo 16 TUIR e art 14 DL n. 63/2023 (oltre a quelle di cui alla legge n. 296/2006). Restano esclusi gli interventi di risparmio energetico agevolati con il superbonus.
Dott. Caglieri Simone
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