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LE RAGIONI CHE GIUSTIFICANO IL CONTROLLO A DISTANZA FANNO CAPO AL DATORE DI LAVORO

L’INL, con la nota 15.12.2022 n. 7482, commenta la sentenza TAR Lazio 23.11.2022 n. 15644, sottolineando:

- la necessaria correlazione tra colui che chiede di essere autorizzato all’impiego di strumenti di controllo a distanza ai sensi dell’art. 4 della L. 300/70 e il titolare del trattamento dei dati acquisiti;

- l’illiceità dell’impiego di tali strumenti in difetto di tale legame.

Viene ricordato che l’istruttoria finalizzata al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza deve riguardare prevalentemente l’effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti, e ribadita la necessaria correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate. Nel caso sottoposto all’attenzione del TAR, le immagini registrate con tali sistemi erano nella disponibilità di un soggetto diverso da colui che aveva formulato l’istanza (precisamente, dell’appaltante).

FONTE: EUTEKNE



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