L’art. 2086 co. 2 c.c. prevede l'obbligo in capo all’amministratore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa al fine di monitorare lo stato di salute dell'azienda e prevenire la nascita di una crisi economico-finanziaria.
A dimostrazione della responsabilità in capo all'amministratore, interessante è la sentenza del 29/11/2022 della Corte d’Appello di Venezia, dove è stato stabilito come l’amministratore che non struttura la società con adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili integra una grave irregolarità gestoria che può costituire oggetto di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
Nel caso di specie, il provvedimento di ispezione disposto dal Tribunale era focalizzato sul sospetto che gli stessi fossero, in concreto, atti a falsare le risultanze di magazzino, occultandone il valore.
FONTE: EUTEKNE
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