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NUOVA SABATINI CAPITALIZZAZIONE

Writer: Dott. Caglieri SimoneDott. Caglieri Simone

La "Nuova Sabatini Capitalizzazione"- è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese sostenendo gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che alla data di presentazione della domanda:

  • siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;

  • siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

  • non annoverino tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art. 2632 codice civile. 2.

  • non si siano verificate cause ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  • non rientrino tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

  • non si trovino in condizioni da risultare imprese in difficoltà;

  • abbiano sede legale o una unità locale in Italia;

  • per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

BENI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

I beni devono essere nuovi e riferiti:

  • alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità). Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”;

  •  a software e tecnologie digitali. 

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

-  autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;

-  correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

AGEVOLAZIONE

Il contributo del Ministero, per le PMI impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 5% per le micro e piccole imprese

  • 3,575% per le medie imprese. 

L’agevolazione è concessa a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa.

Entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento.

L’aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento capitale”.

A pena di revoca del contributo, l’aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo.

Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l’aumento di capitale deve risultare interamente versato entro il termine di cui sopra.

A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell’aumento di capitale non versata entro il termine di cui sopra deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso.


Dott. Caglieri Simone



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