Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha, introdotto la patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.
Dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Ciò significa che ne sono soggetti:
Imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Ai fini dell’applicazione della normativa è irrilevante la distinzione tra appalto e subappalto, è sufficiente la condizione di partecipazione alla fase produttiva del cantiere per ricadere nell’obbligo della patente a punti. Si ricorda, ai fini di una corretta presentazione della domanda va ricordato che sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori (art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008);
Imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea.
La patente a punti per i cantieri edili è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.
La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente rispetto a quelli iniziali sarà possibile solo ad attivazione della piattaforma informatica che verrà messa a disposizione dall’ Ispettorato del lavoro, unitamente alle modalità operative da seguire.
Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori sono attribuiti con decorrenza “retroattiva”. Se i maggiori crediti sono conseguiti successivamente alla data di presentazione della domanda, sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.
In particolare, è stabilito che:
in base alla storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024;
in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti;
in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti;
per attività, investimenti o formazione indicati in specifiche ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti.
Per espressa previsione normativa sono esclusi dalla patente a punti:
i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale quali ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Va evidenziato che non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. A titolo esemplificativo il DVR non è, infatti, richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello che si riporta di seguito, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
Dott. Caglieri Simone

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