L'introduzione della patente a crediti, obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, rende più “complicata” la responsabilità e i compiti del committente e del responsabile dei lavori che dal 1 ottobre 2024 devono verificare, date le sanzioni a cui sono sottoposti (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91), che le imprese operino in cantiere muniti del possesso della patente a punti, accompagnata da un punteggio minimo di 15 crediti, requisito indispensabile per poter operare, o del documento equivalente o della attestazione SOA di terza classificazione, anche nei casi di subappalto.
In tale ambito vale la pena effettuare una disamina circa l’eventuale sospensione della patente, della revoca e del ripristino dei punti.
Il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 ha introdotto una specifica disciplina sul provvedimento di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato “dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente”. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.
Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 “se nei cantieri (…) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14”.
I presupposti per l’adozione del provvedimento, come declinati dal D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, sono dati dal verificarsi di infortuni:
1. “da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”;
2 “da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”.
Nel primo caso (punto 1), la sospensione è obbligatoria, salva una diversa valutazione dell’Ispettorato che dovrà incentrarsi sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente.
Nel secondo caso (punto due), la sospensione è facoltativa e può essere adottata se le esigenze cautelari non sono adeguatamente soddisfatte mediante il diverso strumento della sospensione già prevista dall’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 o del sequestro preventivo, di cui all’art. 321 del Codice di procedura penale.
La sospensione della patente può durare sino a dodici mesi ed “è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive”.
In altre parole, per la determinazione della durata di sospensione verrà tenuto conto:
delle conseguenze dell’evento infortunistico;
della gravità delle violazioni;
delle eventuali recidive.
Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 “la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”.
Il provvedimento di revoca della patente è adottato, dunque, quando si verifica l’assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente.
Un punteggio inferiore ai 15 punti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. E’ consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del singolo contratto. Se l’impresa o il lavoratore autonomo operano in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti trova applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Qualora la patente scenda sotto i 15 punti è necessario avviare le procedure per il loro recupero.
Come previsto dal D.M. 132 del 18 settembre 2024, il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenuto conto:
dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Dott. Caglieri Simone
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