PENSIONE INTEGRATIVA EX FONDO SOPPRESSO: SI ALLA DETRAZIONE PER I REDDITI DA PENSIONE
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- Jun 26
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Con la risposta all’interpello n. 169 del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile ai trattamenti pensionistici integrativi riconosciuti ai lavoratori al momento del pensionamento, a seguito della soppressione del relativo Fondo pensione e del successivo trasferimento alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).
In base alla normativa regionale, ai dipendenti dell’ente pubblico in questione era richiesto un contributo aggiuntivo pari al 2,70% della retribuzione complessiva, oltre ai contributi ordinari, come previsto dal regolamento del fondo pensione ormai disciolto.
Secondo l’Agenzia, le somme corrisposte a titolo di pensione integrativa al momento della cessazione dal servizio non sono da considerarsi prestazioni da forme pensionistiche complementari. Piuttosto, trattandosi di redditi equiparabili a quelli erogati direttamente dalla CPDEL, rientrano nella categoria dei redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera a) del TUIR. Pertanto, è applicabile la detrazione prevista per i redditi da pensione di cui all’art. 13, comma 3, del TUIR.
FONTE: ITALIAOGGI






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