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PIGNORAMENTI PIU' VELOCI

Il decreto legge recante ulteriori disposizioni per l’attuazione del Pnrr, approvato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024, presenta al suo interno delle misure per accelerare la definizione dei pignoramenti presso terzi:

  • Quando il creditore notifica l’ordinanza del giudice di assegnazione (al creditore) delle somme dovute dal terzo (ad esempio datore di lavoro/cliente del debitore), il creditore stesso allega una dichiarazione contenente anche il suo Iban, così da velocizzare il pagamento;

  • Il creditore perde gli interessi se tergiversa nella notifica dell’ordine giudiziale di assegnazione e la fa dopo 90 giorni: non può essere lento e lucrare dai tempi dilatati per la sua inerzia;

  • Si avrà la perdita di efficacia del pignoramento di crediti notificato da oltre 10 anni (salvo intervenuta ordinanza di assegnazione di somme), con conseguente liberazione del terzo da ogni obbligo. Lo stesso obiettivo di liberare il terzo si ha con la disposizione che prevede come la cancelleria trasmetta una Pec per comunicare ai terzi pignorati l’ordinanza di estinzione per inattività del creditore.

  • Ricalcolate le somme da bloccare oltre l’ammontare del credito (a garanzia di spese e interessi). Stando alla versione attuale del codice di procedura civile (articolo 546), il terzo, appena ricevuta la notifica del pignoramento, deve bloccare le somme dovute al debitore pignorato per un importo pari al credito aumentato della metà. Il dl rivede le soglie e inserisce per i crediti più bassi, un importo fisso (non più la proporzione del 50%) da aggiungere al credito: mille euro in più per i crediti fino a 1.100 euro; di 1.600 euro in più per i crediti fino a 3.200 euro. L’aumento della metà rimane solo per i crediti superiori a 3.200 euro.


FONTE: ITALIAOGGI



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