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PRECISAZIONI DELLA CASSAZIONE SULLA NOTIFICA DEGLI ATTI TRAMITE PEC

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  • Mar 2
  • 1 min read

L’art. 60 del DPR 600/73, ora confluito nell’art. 60-ter a seguito del DLgs. 13/2024, disciplina la procedura di notifica degli atti via Posta Elettronica Certificata (PEC), stabilendo che, in caso di casella PEC satura, l’Ufficio deve effettuare un secondo tentativo di consegna dopo almeno sette giorni dal primo invio.

Se anche il secondo tentativo fallisce o se la casella PEC risulta non valida o non attiva, la notifica viene eseguita tramite deposito telematico nell’area riservata del sito di InfoCamere, con la pubblicazione di un avviso per 15 giorni. In questi casi, l’Ufficio deve anche informare il destinatario con una raccomandata, senza ulteriori obblighi.

La Cassazione (sentenza 13.2.2025 n. 3703) ha chiarito che il secondo tentativo di notifica via PEC è obbligatorio solo in caso di casella satura, mentre non è richiesto se la PEC è non attiva o non valida.


FONTE: EUTEKNE



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