Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 5086 del 19.10.2022, accogliendo la domanda volta ad ottenere un inquadramento superiore, ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto ad ottenere le differenze retributive, senza limitare la condanna nei cinque anni precedenti.
Tale interpretazione ha escluso la decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro in costanza del rapporto di lavoro per la limitazione dell’area di c.d. stabilità reale, ossia della tutela del posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Di conseguenza, data la condizione di incertezza circa la tutela spettante al lavoratore a seguito di un licenziamento illegittimo, la prescrizione per l’esercizio dei diritti retributivi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro ex artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c. (cfr. Corte Cost. 63/1966).
FONTE: EUTEKNE

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