PRIMA CASA: COMUNIONE ORDINARIA CON IL CONIUGE BLOCCA IL BENEFICIO SE L’IMMOBILE È NELLO STESSO COMUNE
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- Sep 8
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Con la sentenza n. 24477 del 3 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che, se uno dei coniugi è titolare, in comunione ordinaria con l’altro, di una casa nello stesso Comune in cui si intende acquistare un nuovo immobile, non è possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa”. La decisione deriva dall’interpretazione della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, del DPR 131/86: la comunione ordinaria con il coniuge è un ostacolo al beneficio, mentre non lo è la titolarità di un immobile già acquistato con agevolazioni in comunione ordinaria con il partner.
FONTE: ITALIAOGGI






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