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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024 - PARTE 3 DI 3

Con il presente ultimo articolo speciale, proseguiamo (e concludiamo) con le principali novità fiscali relative alla Legge di Bilancio 2024:

  • Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili).

Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’01/01/2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

  • Interventi edilizi e ritenute

A decorrere dall’01/03/2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%.

La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.

La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.

  • Premi di risultato

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024.

  • Ritenute agenti assicurazioni

Dal 01/04/2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:

1.    dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;

2.    dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

  • IVIE e IVAFE

Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

L’incremento delle aliquote si applica a partire dal 01/01/2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.

L’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero e l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l’ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli “prodotti finanziari”. 

  • Svalutazione crediti banche e assicurazioni

Viene di nuovo modificato il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni, già oggetto di alcune modifiche nel corso degli ultimi anni.

Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31/12/2027 e al successivo, della deduzione:

1.    della quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2024 (2024, per i soggetti “solari”);

2.    della quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2026 (2026, per i soggetti “solari”).

Viene altresì previsto l’obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP relativi ai periodi d’imposta interessati dalle modifiche.

  • Imu esenzione sisma

Viene introdotta l’esenzione dall’IMU per i fabbricati ad uso abitativo siti nel territorio del Comune di Umbertide (in Provincia di Perugia), colpito dagli eventi sismici del 09/03/2023 e distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

In presenza di tali requisiti, l’esenzione spetta per l’anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31/12/2024.

  • Proroghe esenzioni sisma

Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.

  • Contributi e credito d'imposta per ricostruzione post alluvione

Vengono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01/05/2023.

Viene previsto che tali contributi siano erogati, sulla base delle istanze di concessione, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di:

1.    20.000 euro se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;

2.    40.000 euro se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.

I contributi complessivamente superiori a tali importi possono essere erogati, per l’intero ammontare, anche con le modalità del finanziamento agevolato.

In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, viene previsto il riconoscimento in capo al beneficiario di un credito d’imposta in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alla somma della sorte capitale, degli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

  • Bonus asili nido

Viene aumentato l’importo del bonus asili nido per i bambini nati a decorrere dal 01/01/2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”).

L’importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato aumentato dall’art. 1 co. 488 della L. 30.12.2018 n. 145 a 1.500 euro e successivamente dall’art. 1 co. 343 della L. 27.12.2019 n. 160, che dall’anno 2020 lo ha elevato a un massimo di:

o    3.000 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro;

o    2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro,

comprensivi di un incremento, rispettivamente, di 1.500 euro per i nuclei familiari fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per quelli fino a 40.000 euro (superati i quali il bonus resta fisso a 1.500 euro).

La legge di Bilancio in esame aumenta a 2.100 euro l’importo di tale incremento con riferimento ai nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, con la conseguenza che, dal 2024, l’importo del bonus per tali soggetti arriverà a 3.600 euro.

Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l’importo resta fermo a 1.500 euro l’anno.

  • Plastic tax e sugar tax

È stato disposto l’ulteriore differimento al 01/07/2024 dell’efficacia delle disposizioni relative all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”) ed all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).


Dott. Caglieri Simone




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