Tramite il decreto del Ministero dell'economia e finanze n. 211 del 20/11/2023 è stato potenziato lo strumento di finanziamento del "microcredito", triplicando l'importo massimo dei finanziamenti concedibili da 25.000 a 75.000 euro, mentre per le imprese in forma di srl tale limite sale a 100.000 euro (quest'ultimi anche eventualmente assistiti da garanzie reali), e allungando la durata massima dei prestiti da 7 a 10 anni. Fermo restando i limiti massimi citati, in ogni caso l'ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di micro-credito a un singolo beneficiario non può superare il 10% del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Dall'altro lato, però, è precluso agli operatori del micro-credito di avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso e, per le operazioni di importo superiore a euro 50.000, in una percentuale superiore al 60% di ogni finanziamento concesso.
Si ricorda che sono esclusi da detti finanziamenti i seguenti soggetti:
Lavoratori autonomi o imprese individuali con dipendenti superiori alle 5 unità;
Società di persone, srl o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
Imprese che al momento della richiesta presentino un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro.
FONTE: ITALIAOGGI
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