REATI TRIBUTARI: DICHIARAZIONE INFEDELE
- Dott. Caglieri Simone

- Feb 15
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Ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 74/2000, è’ punito chiunque <<al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) L’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
b) L’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o , comunque, è superiore a euro due milioni >>.
Il legislatore ha inteso sanzionare l’omissione dichiarativa di base imponibile e d’imposta, sia essa dei redditi e/o valore aggiunto. Infatti il reato si verifica in presenza di due condizioni quantitative congiuntamente occorrenti:
1) L’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 €;
2) Gli elementi sottratti a imposizione – tramite sottrazione di elementi attivi o indicazione di elementi passivi inesistenti - devono essere superiori al 10% dell’imponibile dichiarato o, comunque, maggiori a 2.000.000 €.
E’ bene rimarcare come i soggetti attivi del reato siano tutti i contribuenti, anche coloro non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che tuttavia devono presentare la dichiarazione annuale per le imposte sui redditi o per l’iva. La condotta sanzionata consiste nell’indicare nella dichiarazione annuale (iva o sui redditi) una base imponibile in misura inferiore a quella reale, cioè esponendo elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo (ricavi occultati al fisco) ovvero elementi passivi inesistenti (costi non deducibili). Inoltre, prosegue il legislatore con il comma 1-bis, che non si deve tener conto affinché vi sia reato:
- Della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio (ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali);
- Della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza;
- Della non inerenza;
- Della non deducibilità di elementi passivi reali.
La pena detentiva va da 2 a 4 anni e 6 mesi. Il momento di consumazione del reato è la presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Dott. Caglieri Simone






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