Sulla base di una delibera dell'Authority dell'energia e delle reti (Arera), dal primo gennaio i contratti per le forniture di energia a utenze domestiche potranno prevedere il pagamento di penali in caso di recesso anticipato rispetto alla sua naturale scadenza.
La somma non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore a seguito del recesso anticipato del contratto, oltre al fatto che il venditore «è tenuto a indicare in maniera chiara, espressa e agevolmente comprensibile» l'eventuale onere «che deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale».
La penale di applica nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato offerti a clienti domestici o a imprese con meno di 50 dipendenti e 10 milioni di fatturato.
FONTE: IL GIORNALE
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