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RESIDENZA FISCALE ALL’ESTERO: NESSUNA TASSAZIONE IN ITALIA SE IL CONTRIBUENTE PROVA IL TRASFERIMENTO EFFETTIVO

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  • Oct 20
  • 1 min read

Con la sentenza n. 1880/25/2025, la Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia ha stabilito che non è soggetto a imposizione fiscale in Italia il contribuente che dimostri di aver trasferito all’estero la propria residenza e di avere all’estero il centro dei propri interessi economici e personali.

Il caso riguardava un cittadino accusato di omessa compilazione del quadro RW per disponibilità finanziarie detenute in Svizzera nel 2012. In primo grado, i giudici avevano confermato l’accertamento, ritenendo prevalente la presunzione di legame con l’Italia.

La Corte di secondo grado, invece, ha accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo — sulla base della documentazione fornita — l’effettivo trasferimento della residenza a Zurigo e la presenza lì del centro dei suoi interessi personali, familiari e patrimoniali.

Secondo i giudici, questi elementi sono decisivi per escludere la tassazione in Italia, confermando che l’onere della prova sul trasferimento effettivo grava sul contribuente, ma che, una volta dimostrato, nessun prelievo fiscale può essere applicato nel nostro Paese.


FONTE: IL SOLE 24 ORE


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