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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

RESPONSABILITA' FISCALE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

Con il decreto fiscale 2019 è stato introdotto l’articolo 17-bis nell’ambito del D.Lgs 241 del 9 luglio 1997 volto a contrastare l’omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali nonché contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.

La disciplina fa riferimento agli appalti e/o subappalti relativi a una o più opere (o servizi) di:

1) importo complessivo annuo superiore a € 200.000. Per esigenze di semplificazione e per conferire elementi di certezza, l’arco temporale va riferito all’anno solare (01/01 – 31/12);

2) e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili.

La norma prevede i seguenti obblighi:

• Per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente e senza possibilità di compensazione;

• Per l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

- I modelli F24 relativi al versamento delle ritenute da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio (come specificato nella circolare 1/E del 12/02/2020 dell’Agenzia delle Entrate);

- Un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

In riferimento al divieto di compensazione per il pagamento delle ritenute fiscali (ex art.17-bis comma 1), come indicato nella circolare 1/E del 12/02/2020 dell’Agenzia delle Entrate, questo non si applica in riferimento ai crediti che possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione F24 ai soli fini del pagamento delle ritenute operate a carico dei percipienti. Si tratta, ad esempio, dei crediti che i sostituti d’imposta maturano per aver anticipato somme di denaro ai dipendenti per conto dello Stato, quali i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, oppure dei crediti derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute. Nella suddetta circolare dell’Agenzia delle Entrate possiamo trovare una tabella con indicati i codici tributo (crediti) per i quali il divieto di compensazione non è applicabile. Non sono ammesse eccezioni, invece, per le altre tipologie di crediti tributari (Iva, imposte dirette), i crediti derivanti da agevolazioni e i crediti maturati per contributi e premi assicurativi obbligatori.

Viceversa, in riferimento al divieto di compensazione per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere e dei servizi non si ravvisano motivi che giustifichino eccezioni a tale divieto.

Qualora l’impresa appaltatrice o affidataria o le imprese subappaltatrici siano inadempienti ai suddetti obblighi – cioè non abbiano ottemperato agli obblighi di invio della documentazione sopra indicata o risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa – il committente (o l’appaltatore) deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera/servizio o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. Nell’ipotesi di ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente tratterrà il minore tra i due menzionati importi, mentre nell’ipotesi in cui non gli sia stata trasmessa la documentazione non potrà che trattenere il 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio. In tal caso è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. Perciò, ad esempio, nel caso di subappalto, il committente sospenderà i pagamenti da effettuare all’appaltatore; questi sarà, a sua volta, legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti dei subappaltatori finché questi ultimi non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighi. Non rientrano nell’ambito di applicazione del comma 3 (sospensione del pagamento) gli eventuali pagamenti già avvenuti a titolo di anticipo rispetto al compimento dell’opera o del servizio.

Qualora il committente sia inadempiente rispetto ai suoi obblighi, egli è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Tutti gli obblighi esaminati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici siano in possesso del DURF fiscale regolare nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della alla scadenza del versamento delle ritenute. La regolarità del DURF è possibile solo nel caso in cui siano rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:

a) Risultino in attivita' da almeno tre anni;

b) Siano in regola con gli obblighi dichiarativi;

c) Abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Per verificare il rispetto di tale requisito è necessario fare riferimento a:

- Al numeratore, riportare i complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi Inail, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio. Non sono considerati i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo;

- Al denominatore, riportare i ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio.

d) Non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Il Durf ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio, superato il quale le predette imprese devono acquisire un nuovo certificato. Nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione, la sussistenza dei requisiti dovrà essere oggetto di autocertificazione.

La normativa esposta con l’art. 17-bis si applica ai seguenti soggetti:

- Enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;

- Società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;

- Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR o imprese agricole;

- Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano arti e professioni;

- Curatore fallimentare e commissario liquidatore residenti nel territorio dello Stato.

Viceversa sono esclusi:

- I soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere e dei servizi;

- I soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni;

- I condomini;

- Gli enti non commerciali


Dott. Caglieri Simone



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