RESPONSABILITÀ DELL’ASSICURAZIONE: RILEVA IL LEGAME FUNZIONALE CON IL SUBAGENTE
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- Mar 30
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Con la sentenza n. 5911 del 16 marzo 2026, la Corte di cassazione ha affermato un principio di particolare rilievo in materia di responsabilità delle compagnie assicurative: l’impresa risponde anche per gli illeciti commessi dal subagente, anche in assenza di un rapporto diretto di subordinazione.
Il caso esaminato riguardava alcune polizze vita per le quali i premi, incassati dal subagente, non erano stati né investiti né restituiti ai clienti. La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della responsabilità, non è decisiva la presenza di un vincolo formale tra compagnia e subagente, quanto piuttosto l’esistenza di un legame funzionale ed economico.
Elemento centrale della decisione è il riconoscimento dell’inserimento stabile del subagente nella rete distributiva dell’impresa assicurativa e del conseguente affidamento riposto dal cliente. In tale prospettiva, il rapporto non viene valutato solo sotto il profilo giuridico-formale, ma anche in base alla concreta organizzazione dell’attività commerciale.
La pronuncia si distingue dall’ambito della responsabilità contrattuale ex articolo 1228 del codice civile, ponendo l’accento su un diverso criterio: il collegamento organizzativo tra il soggetto agente e l’impresa.
L’effetto è duplice. Da un lato, viene rafforzata la tutela dei clienti, che possono fare affidamento sull’intera struttura distributiva della compagnia. Dall’altro, si impone alle imprese assicurative un maggiore livello di controllo e vigilanza sulla propria rete commerciale, anche nei confronti dei soggetti che operano in posizione non formalmente subordinata.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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