RESPONSABILITÀ DELL’ASSICURAZIONE: RILEVA IL LEGAME FUNZIONALE CON IL SUBAGENTE
Con la sentenza n. 5911 del 16 marzo 2026, la Corte di cassazione ha affermato un principio di particolare rilievo in materia di responsabilità delle compagnie assicurative: l’impresa risponde anche per gli illeciti commessi dal subagente, anche in assenza di un rapporto diretto di subordinazione.
Il caso esaminato riguardava alcune polizze vita per le quali i premi, incassati dal subagente, non erano stati né investiti né restituiti ai clienti. La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della responsabilità, non è decisiva la presenza di un vincolo formale tra compagnia e subagente, quanto piuttosto l’esistenza di un legame funzionale ed economico.
Elemento centrale della decisione è il riconoscimento dell’inserimento stabile del subagente nella rete distributiva dell’impresa assicurativa e del conseguente affidamento riposto dal cliente. In tale prospettiva, il rapporto non viene valutato solo sotto il profilo giuridico-formale, ma anche in base alla concreta organizzazione dell’attività commerciale.
La pronuncia si distingue dall’ambito della responsabilità contrattuale ex articolo 1228 del codice civile, ponendo l’accento su un diverso criterio: il collegamento organizzativo tra il soggetto agente e l’impresa.
L’effetto è duplice. Da un lato, viene rafforzata la tutela dei clienti, che possono fare affidamento sull’intera struttura distributiva della compagnia. Dall’altro, si impone alle imprese assicurative un maggiore livello di controllo e vigilanza sulla propria rete commerciale, anche nei confronti dei soggetti che operano in posizione non formalmente subordinata.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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