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RIEPILOGO COMUNICAZIONI PREVENTIVE PER FRUIZIONE CREDITI D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 E 5.0

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Apr 3
  • 2 min read

L’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, prevede che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0 e 5.0”, le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024, l’accesso al bonus è subordinato alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito. A tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici.

Al completamento degli investimenti, va trasmessa un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

Entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti. In ogni caso, non essendo previsto un termine perentorio a pena di decadenza, l’eventuale comunicazione preventiva “dimenticata” può essere trasmessa senza dover ricorrere all'istituto della remissione in bonis, seguita dalla comunicazione aggiornata a consuntivo.

Solo per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, bisogna trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Alla luce del quadro normativo delineato, risulta che: ­ 

  1. per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;

  2. per gli investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto­ legge n. 39 del 2024 (dal 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:

a.    alla preventiva comunicazione, in via telematica del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito.

b.      alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.


Dott. Caglieri Simone



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