Una risposta all'istanza di interpello interlocutoria deve essere equivalente a una mancata risposta, portando conseguentemente a condividere la soluzione prospettata dal contribuente.
E' questo quanto stabilito dalla C.G.T. di Oristano 25/03/2024 n. 46/2/24 dove l'Ufficio aveva risposto all'interpello formulando, a sua volta, un quesito al Ministero delle Politiche Agricole senza fornire indicazioni precise al contribuente.
FONTE: EUTEKNE
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