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RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE: CONTA SOLO IL PATRIMONIO NETTO PERIZIATO

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  • 10 hours ago
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La risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04718 del 25 novembre 2025 chiarisce l’interpretazione dell’art. 5, comma 1, della legge 448/2001 in materia di rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate. Per tali partecipazioni, il valore deve essere determinato esclusivamente in base alla frazione del patrimonio netto sociale risultante dalla perizia, senza possibilità di utilizzare criteri alternativi, nemmeno quando esistono categorie di azioni con diritti patrimoniali rafforzati.

Diversamente, per le partecipazioni quotate — anch’esse rivalutabili — la natura del titolo e i diritti patrimoniali e amministrativi connessi incidono implicitamente sul valore, in quanto già incorporati nel prezzo di mercato.

Il chiarimento ribadisce quindi che, per le partecipazioni non quotate, il perito non può discostarsi dal criterio legale della quota di patrimonio netto, che resta l’unico parametro utilizzabile ai fini della rivalutazione.


FONTE: EUTEKNE


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