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ROTTAMAZIONE QUATER: LA CASSAZIONE CONFERMA L’ESTINZIONE DEL GIUDIZIO CON LA RINUNCIA E IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA

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  • Nov 11
  • 1 min read

Con l’ordinanza n. 29574 del 2025, la Corte di Cassazione ha applicato per la prima volta la norma interpretativa contenuta nell’art. 12-bis del DL 84/2025, chiarendo che, ai fini dell’estinzione del processo tributario, è sufficiente che il contribuente abbia:

  1. manifestato la volontà di rinunciare al giudizio tramite l’istanza di adesione alla rottamazione quater, e

  2. effettuato il pagamento della prima o unica rata prevista.

Nel caso esaminato, il contribuente aveva versato regolarmente le rate fino a febbraio 2025 e richiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La Corte ha accolto la richiesta, riconoscendo la piena validità dell’art. 12-bis, che consente di considerare definita la controversia una volta dimostrata la volontà di aderire alla rottamazione e l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto.


FONTE: IL SOLE 24 ORE


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