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ROTTAMAZIONE QUINQUIES: QUANDO LE MULTE STRADALI RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

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  • Feb 11
  • 2 min read

La Rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge di bilancio 2026, riapre il tema dell’inclusione delle sanzioni stradali nella definizione agevolata. Non tutte le multe, però, possono essere rottamate: per capire se il debito è “definibile” occorre verificare sia l’ente che ha irrogato la sanzione sia la tipologia del carico affidato all’Agente della riscossione.

La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi a:

  • imposte derivanti da controlli automatici e formali delle dichiarazioni;

  • contributi previdenziali dovuti all’INPS (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento);

  • sanzioni del Codice della strada solo se irrogate da amministrazioni statali, come le Prefetture.

Sono inclusi anche carichi già oggetto di precedenti rottamazioni (o saldo e stralcio) decadute per mancato pagamento, nonché quelli della rottamazione-quater per cui, al 30 settembre 2025, non risultavano versate tutte le rate scadute.

Restano esclusi:

  • debiti verso enti locali e Regioni (ad esempio Tari o bollo auto);

  • carichi derivanti da attività di accertamento;

  • debiti della rottamazione-quater con rate regolarmente pagate fino al 30 settembre 2025.

La domanda va presentata esclusivamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal 20 gennaio al 30 aprile 2026.

Entro il 30 giugno 2026 l’ente comunicherà l’esito della richiesta con:

  • importi dovuti in forma agevolata,

  • moduli di pagamento,

  • calendario delle scadenze.

Prima di aderire è consigliabile consultare il prospetto informativo disponibile online, che indica i debiti effettivamente definibili e l’importo dovuto.

Con la rottamazione quinquies si estingue il debito pagando:

  • il capitale,

  • le spese di notifica,

  • le spese esecutive.

Non sono dovute sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo né aggio.Per le multe ammesse (quelle delle Prefetture) l’agevolazione riguarda interessi e somme aggiuntive.

Il pagamento può avvenire:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;

  • oppure in un massimo di 54 rate bimestrali (fino a 9 anni), con interesse del 3% annuo dal 1° agosto 2026 e rata minima di 100 euro.

Le prime scadenze sono fissate al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026, poi si procede con cadenza bimestrale fino al 2035. È fondamentale rispettare puntualmente le scadenze: non sono ammessi ritardi senza conseguenze sulla validità dell’agevolazione.


FONTE: IL GIORNALE



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