ROTTAMAZIONE QUINQUIES: QUANDO LE MULTE STRADALI RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
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- Feb 11
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La Rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge di bilancio 2026, riapre il tema dell’inclusione delle sanzioni stradali nella definizione agevolata. Non tutte le multe, però, possono essere rottamate: per capire se il debito è “definibile” occorre verificare sia l’ente che ha irrogato la sanzione sia la tipologia del carico affidato all’Agente della riscossione.
La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi a:
imposte derivanti da controlli automatici e formali delle dichiarazioni;
contributi previdenziali dovuti all’INPS (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento);
sanzioni del Codice della strada solo se irrogate da amministrazioni statali, come le Prefetture.
Sono inclusi anche carichi già oggetto di precedenti rottamazioni (o saldo e stralcio) decadute per mancato pagamento, nonché quelli della rottamazione-quater per cui, al 30 settembre 2025, non risultavano versate tutte le rate scadute.
Restano esclusi:
debiti verso enti locali e Regioni (ad esempio Tari o bollo auto);
carichi derivanti da attività di accertamento;
debiti della rottamazione-quater con rate regolarmente pagate fino al 30 settembre 2025.
La domanda va presentata esclusivamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal 20 gennaio al 30 aprile 2026.
Entro il 30 giugno 2026 l’ente comunicherà l’esito della richiesta con:
importi dovuti in forma agevolata,
moduli di pagamento,
calendario delle scadenze.
Prima di aderire è consigliabile consultare il prospetto informativo disponibile online, che indica i debiti effettivamente definibili e l’importo dovuto.
Con la rottamazione quinquies si estingue il debito pagando:
il capitale,
le spese di notifica,
le spese esecutive.
Non sono dovute sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo né aggio.Per le multe ammesse (quelle delle Prefetture) l’agevolazione riguarda interessi e somme aggiuntive.
Il pagamento può avvenire:
in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
oppure in un massimo di 54 rate bimestrali (fino a 9 anni), con interesse del 3% annuo dal 1° agosto 2026 e rata minima di 100 euro.
Le prime scadenze sono fissate al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026, poi si procede con cadenza bimestrale fino al 2035. È fondamentale rispettare puntualmente le scadenze: non sono ammessi ritardi senza conseguenze sulla validità dell’agevolazione.
FONTE: IL GIORNALE






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