ROTTAMAZIONE QUINQUIES: QUANDO LE MULTE STRADALI RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
La Rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge di bilancio 2026, riapre il tema dell’inclusione delle sanzioni stradali nella definizione agevolata. Non tutte le multe, però, possono essere rottamate: per capire se il debito è “definibile” occorre verificare sia l’ente che ha irrogato la sanzione sia la tipologia del carico affidato all’Agente della riscossione.
La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi a:
imposte derivanti da controlli automatici e formali delle dichiarazioni;
contributi previdenziali dovuti all’INPS (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento);
sanzioni del Codice della strada solo se irrogate da amministrazioni statali, come le Prefetture.
Sono inclusi anche carichi già oggetto di precedenti rottamazioni (o saldo e stralcio) decadute per mancato pagamento, nonché quelli della rottamazione-quater per cui, al 30 settembre 2025, non risultavano versate tutte le rate scadute.
Restano esclusi:
debiti verso enti locali e Regioni (ad esempio Tari o bollo auto);
carichi derivanti da attività di accertamento;
debiti della rottamazione-quater con rate regolarmente pagate fino al 30 settembre 2025.
La domanda va presentata esclusivamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal 20 gennaio al 30 aprile 2026.
Entro il 30 giugno 2026 l’ente comunicherà l’esito della richiesta con:
importi dovuti in forma agevolata,
moduli di pagamento,
calendario delle scadenze.
Prima di aderire è consigliabile consultare il prospetto informativo disponibile online, che indica i debiti effettivamente definibili e l’importo dovuto.
Con la rottamazione quinquies si estingue il debito pagando:
il capitale,
le spese di notifica,
le spese esecutive.
Non sono dovute sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo né aggio.Per le multe ammesse (quelle delle Prefetture) l’agevolazione riguarda interessi e somme aggiuntive.
Il pagamento può avvenire:
in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
oppure in un massimo di 54 rate bimestrali (fino a 9 anni), con interesse del 3% annuo dal 1° agosto 2026 e rata minima di 100 euro.
Le prime scadenze sono fissate al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026, poi si procede con cadenza bimestrale fino al 2035. È fondamentale rispettare puntualmente le scadenze: non sono ammessi ritardi senza conseguenze sulla validità dell’agevolazione.
FONTE: IL GIORNALE






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