SCADENZA IMPOSTE: PROROGA DEI VERSAMENTI AL 20 LUGLIO
- Dott. Caglieri Simone
- Jun 28, 2023
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che con “una prossima disposizione normativa” verrà disposta la proroga del termine per i versamenti delle imposte dal 30/06/2023 al 20/07/2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i contribuenti che rispettano i seguenti requisiti:
Esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi” o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
Dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569,00 euro.
La proroga è rivolta anche ai soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Ciò significa che possono beneficiarne anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330) e i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30/06/2023 a seguito della data di approvazione del bilancio. Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31/12/2022 e approvazione del bilancio 2022 il 22/06/2023, i termini di versamento del saldo relativo al 2022 e del primo acconto del 2023 scadono il 31/07/2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure il 30/08/2023 con la maggiorazione dello 0,4%.
I versamenti soggetti a proroga sono:
il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”;
il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della c.d. “tassa etica”;
le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa, capital gain in regime di dichiarazione) o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
il versamento del saldo iva riferito al 2022.
il diritto camerale.
contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS
Analogamente a quanto era stato chiarito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento al 20/07/2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali interessate dalla proroga in esame ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.
Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Dott. Caglieri Simone

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