Sulla base dell'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 368 del 04/07/2023, in caso di scissione societaria parziale in favore di due società beneficiarie, il credito Irap maturato dalla scissa deve essere qualificato come "posizione soggettiva" e, pertanto, deve essere ripartito tra la scissa e le beneficiarie ai sensi dell'art. 173 co. 4 del TUIR. Ciò significa che tale credito deve essere attribuito alle società beneficiarie in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste (salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi pressi i rispettivi titolari).
FONTE: EUTEKNE - IL SOLE 24 ORE

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